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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2026)
Testo in vigore dal: 1-1-2027
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in  materia  di  imposizione  diretta  e  indiretta,  di
riscossione dei tributi, nonche' in materia di contrasto all'evasione
e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni integrative della manovra  di  finanza  pubblica
per il 1997, dirette ad assicurare il  piu'  efficace  controllo  dei
flussi di spesa, nonche'  a  completare  la  manovra  stessa  con  le
opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica,  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali, della sanita', dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di  grazia
e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del  lavoro  e  della
previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Disposizioni in materia di imposte sui redditi 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo  3,  comma  2,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le  detrazioni  per
oneri, al  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  dopo  le  parole
"menomazioni funzionali permanenti" sono  inserite  le  seguenti:  ",
nonche' quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei  soggetti  di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"; 
    b)  nell'articolo  50,  comma  8,  secondo   e   terzo   periodo,
concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo  di
opere  dell'ingegno   e   brevetti   industriali,   come   modificati
dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 20  giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, le parole da "ridotto del 20 per cento" fino  a  "cento
milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per
cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;"; 
    c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento  finanziario  dei
beni gratuitamente devolvibili: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Per i beni gratuitamente  devolvibili  alla  scadenza  di  una
concessione e' consentita, in luogo  dell'ammortamento  di  cui  agli
articoli 67 e 68, la deduzione  di  quote  costanti  di  ammortamento
finanziario."; 
    2) nel primo periodo del comma 2, dopo  la  parola  "concessione"
sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni"; 
    3) il comma 4 e' abrogato; 
    d)  nell'articolo  73,  comma  2,  relativo  alla  deduzione   di
particolari accantonamenti: 
    1) il primo e il secondo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:
"Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio  di
opere pubbliche  e  le  imprese  sub-concessionarie  di  queste  sono
deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del  passivo
a fronte delle  spese  di  ripristino  o  di  sostituzione  dei  beni
gratuitamente devolvibili allo  scadere  della  concessione  e  delle
altre spese di cui al comma  7  dell'articolo  67.  La  deduzione  e'
ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del  cinque  per  cento
del costo e  non  e'  piu'  ammessa  quando  il  fondo  ha  raggiunto
l'ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al  bene   medesimo
sostenute negli ultimi due esercizi."; 
    2) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23  dicembre
1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui"  sono  sostituite  dalle
seguenti "260 miliardi annui"  e  dopo  le  parole:  "di  redditi  da
pensione" sono  inserite  le  seguenti:  "e  da  lavoro  dipendente".
All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa
fronte utilizzando parzialmente, per lire 60  miliardi,  le  maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis. 
  2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano  alle
spese sostenute e ai compensi corrisposti  dal  1  gennaio  1997.  Le
disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le
imprese  che  negli  esercizi  precedenti  hanno  dedotto  quote   di
ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  in  aggiunta  a  quelle  di
ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo  testo  unico,
ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67  e
68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato
l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se  tale  ammontare
supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare  il  reddito
del predetto periodo di imposta. 
  3.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  24  MARZO  2025,  N.  33,  COME
MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). 
  5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta  nell'articolo
42, comma 4, ultimo  periodo,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11,  comma  3,  della
legge  8  agosto   1995,   n.   335,   devono   intendersi   riferita
esclusivamente ai  destinatari  iscritti  alle  forme  pensionistiche
complementari successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo n. 124 del 1993. 
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nell'articolo  24,  dopo  il  quarto  comma  e'  inserito  il
seguente: "Per i redditi di cui all'articolo  47,  comma  1,  lettera
h-bis, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
valgono le disposizioni del precedente  articolo  e  la  ritenuta  e'
commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto."; 
    b) nell'articolo 25, quarto  comma,  primo  periodo,  le  parole:
"commisurata  al  70  per  cento  del  loro  ammontare  lordo"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "sulla  parte   imponibile   del   loro
ammontare". 
  7. All'articolo 13, comma 10, del  decreto  legislativo  21  aprile
1993, n. 124,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Si
applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico". 
  8. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  le
parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Agli effetti del comma 9".