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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
Testo in vigore dal: 2-3-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  imposizione  diretta  e  indiretta, di
riscossione dei tributi, nonche' in materia di contrasto all'evasione
e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  integrative  della manovra di finanza pubblica
per  il  1997,  dirette  ad assicurare il piu' efficace controllo dei
flussi  di  spesa,  nonche'  a  completare  la  manovra stessa con le
opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione economica, delle risorse agricole,
alimentari  e forestali, della sanita', dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia
e  giustizia,  dell'interno,  dei lavori pubblici, del lavoro e della
previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di imposte sui redditi
  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  ((nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2,
della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per
oneri,  al  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo)), dopo le parole
"menomazioni  funzionali  permanenti"  sono  inserite le seguenti: ",
((nonche'  quelle))  per  sussidi  tecnici  e  informatici  rivolti a
facilitare  l'autosufficienza  e  le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
    b)   nell'articolo   50,   comma  8,  secondo  e  terzo  periodo,
concernenti  la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di
opere   dell'ingegno   e   brevetti   industriali,   come  modificati
dall'articolo  8, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 20 giugno
1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996,  n.  425, le parole da "ridotto del 20 per cento" fino a "cento
milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per
cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;";
    c)  nell'articolo  69, concernente l'ammortamento finanziario dei
beni gratuitamente devolvibili:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Per  i  beni  gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione  e'  consentita,  in  luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli  67  e  68,  la  deduzione di quote costanti di ammortamento
finanziario.";
    2)  nel  primo  periodo del comma 2, dopo la parola "concessione"
sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
    3) il comma 4 e' abrogato;
    d)   nell'articolo  73,  comma  2,  relativo  alla  deduzione  di
particolari accantonamenti:
    1)  il  primo  e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Per  le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di
opere  pubbliche  ((e  le imprese sub-concessionarie di queste)) sono
deducibili  gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo
a  fronte  delle  spese  di  ripristino  o  di  sostituzione dei beni
gratuitamente  devolvibili  allo  scadere  della  concessione e delle
altre  spese  di  cui  al  comma  7 dell'articolo 67. La deduzione e'
ammessa,  per  ciascun  bene, nel limite massimo del cinque per cento
del  costo  e  non  e'  piu'  ammessa  quando  il  fondo ha raggiunto
l'ammontare   complessivo  delle  spese  relative  al  bene  medesimo
sostenute negli ultimi due esercizi.";
    2) l'ultimo periodo e' soppresso.
  ((1-bis.  All'articolo  3,  comma  2,  lettera  b)  della  legge 23
dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono sostituite
dalle  seguenti "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da
pensione"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  da  lavoro dipendente".
All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa
fronte  utilizzando  parzialmente,  per lire 60 miliardi, le maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis)).
  2.  Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
spese  sostenute  e  ai  compensi  corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le
disposizioni  del  comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le
imprese   che  negli  esercizi  precedenti  hanno  dedotto  quote  di
ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  aggiunta  a  quelle di
ammortamento  di  cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico,
ai  fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e
68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato
l'ammontare  delle  quote complessivamente dedotte; se tale ammontare
supera  il  costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito
del predetto periodo di imposta.
  3.   Per  i  redditi  sottoposti  a  tassazione  separata,  di  cui
all'articolo  16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta
alla  fonte,  e'  dovuto  un  versamento,  a titolo di acconto, nella
misura  del  20  per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e
con  le  modalita'  previsti  per  quello  a  saldo delle imposte sui
redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3,
del   decreto-legge   31   maggio   1994,  n.  330,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  luglio  1994, n. 473, in materia di
soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.
  4.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,
un  importo  pari  al  22  per  cento  dell'ammontare complessivo non
superiore  a  5  milioni  di  lire degli interessi passivi e relativi
oneri  accessori,  nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole  di  indicizzazione  ((pagati))  a  soggetti  residenti  nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea,
ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  di
soggetti  non  residenti  in  dipendenza  di mutui contratti nel 1997
((per  effettuare  interventi  di  cui alle lettere a) )) b), c) e d)
dell'articolo  31,  primo  comma,  della legge 5 agosto 1978, n. 457,
recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarita'
del  contratto  di  mutuo,  o  di piu' contratti di mutuo, si applica
quanto  stabilito  dal  comma  1, lettera b) dell'articolo 13-bis del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro  delle  finanze  sono stabilite le modalita' e le condizioni
alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
  ((5.  La  disposizione  contenuta  nell'articolo  13,  comma 9, del
decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  e quella contenuta
nell'articolo  42,  comma  4,  ultimo  periodo, del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, introdotta dall'articolo 11,
comma  3,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335, devono intendersi
riferita   esclusivamente   ai   destinatari   iscritti   alle  forme
pensionistiche  complementari successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993)).
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  24,  dopo  il  quarto  comma  e'  inserito  il
seguente:  "Per  i  redditi  di cui all'articolo 47, comma 1, lettera
h-bis,  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
valgono  le  disposizioni  del  precedente  articolo e la ritenuta e'
commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
    b)  nell'articolo  25,  quarto  comma,  primo periodo, le parole:
"commisurata   al  70  per  cento  del  loro  ammontare  lordo"  sono
sostituite   dalle   seguenti:   "sulla  parte  imponibile  del  loro
ammontare".
  7.  All'articolo  13,  comma  10, del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Si
applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico".
  8.  All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole:  "Agli  effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti:
"Agli effetti del comma 9".