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DECRETO-LEGGE 31 maggio 1994, n. 330

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 (in G.U. 30/07/1994, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/1999)
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Testo in vigore dal:  31-7-1994
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Art. 6

Disposizioni concernenti la riscossione
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);";
b) dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 92-bis (Mancata o irregolare documentazione probatoria). - 1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.".
2. All'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 20 è sostituito dal seguente: " 20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.".
3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui afferiscono. La disposizione del secondo comma del predetto articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno.
Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 dello stesso decreto n. 602 del 1973.
4. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, resta fissato al 31 gennaio 1994, senza applicazione di interessi.
5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.
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5-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'ICIAP è fissato al 20 luglio. Per la dichiarazione ICIAP del 1994 non sono applicabili le sanzioni relative alle eventuali discrasie fra il reddito indicato sulla modulistica ICIAP e sulla dichiarazione dei redditi, qualora la quota ICIAP versata sia corretta.
))
6. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo.
8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
9. Nell'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.".