stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 maggio 1994, n. 330

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 (in G.U. 30/07/1994, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/1999)
nascondi
Testo in vigore dal: 31-7-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in
materia tributaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                      Dichiarazione dei redditi 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il terzo comma e' sostituito dal seguente:  "La  dichiarazione
delle persone fisiche e' unica per i redditi propri  del  soggetto  e
per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo  4
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  deve
comprendere  anche  i  redditi  sui  quali   l'imposta   si   applica
separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da  d  )  a
n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle  lettere
a ), b ) e c) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto  testo  unico
devono  essere  dichiarati  solo  se  corrisposti  da  soggetti   non
obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto."; 
   2) nel quarto comma, lettera d), le  parole:  "corrisposti  da  un
unico  sostituto  di  imposta"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"certificati dall'ultimo sostituto di imposta"; nella stessa  lettera
d), secondo periodo, le parole da: "destinazione  dell'8  per  mille"
fino  alla  fine  del  periodo  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di
cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.";  nello  stesso
quarto comma e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "  e-bis)  le
persone fisiche, diverse da  quelle  di  cui  alla  lettera  c),  non
obbligate alla  tenuta  di  scritture  contabili  che  possiedono  un
reddito  complessivo  al  quale  corrisponde  un'imposta  lorda   non
superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a  condizione
che non  sia  dovuta  l'imposta  locale  sui  redditi.  In  tal  caso
l'esonero spetta anche se la differenza tra  l'imposta  dovuta  e  le
predette detrazioni risulta non superiore a lire  20  mila.  Tuttavia
detti contribuenti, ai fini della scelta  della  destinazione  dell'8
per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  prevista
dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  e  dalle  leggi
che  approvano  le  intese  con  le  confessioni  religiose  di   cui
all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,  possono  presentare
apposito modello approvato con il  decreto  di  cui  all'articolo  8,
primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 7-bis, con le modalita' previste dall'articolo 12  ed
entro il termine stabilito per la presentazione  della  dichiarazione
dei redditi."; 
    3) dopo il quinto comma e' inserito il seguente:  "Nelle  ipotesi
di esonero previste nel quarto comma il  contribuente  ha,  tuttavia,
facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi."; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Contenuto 
della dichiarazione delle persone fisiche). - 
 1. La dichiarazione delle persone fisiche,  oltre  quanto  stabilito
nel secondo comma  dell'articolo  1,  deve  indicare  i  dati  e  gli
elementi necessari per  l'individuazione  del  contribuente,  per  la
determinazione dei  redditi  e  delle  imposte  dovute,  nonche'  per
l'effettuazione dei controlli e gli altri  elementi,  esclusi  quelli
che  l'Amministrazione  finanziaria  e'   in   grado   di   acquisire
direttamente,  richiesti  nel  modello  di   dichiarazione   di   cui
all'articolo 8, primo comma, primo periodo."; 
    c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il primo comma e' abrogato; 
    2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
"I  contribuenti  devono   conservare,   per   la   durata   prevista
dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche'
i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti
con  riferimento  alla  dichiarazione  dei  redditi  e  degli   oneri
deducibili o detraibili. Dai documenti relativi  alle  spese  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente
la spesa, la persona  da  assistere  ed  i  dati  identificativi  del
percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il  decreto  del
Ministro delle finanze di cui  all'articolo  8,  primo  comma,  primo
periodo, puo' essere  disposta,  anche  limitatamente  a  determinati
oneri, l'allegazione alla  dichiarazione  dei  redditi  dei  relativi
documenti probatori, nonche' di altra  documentazione  per  la  quale
l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni legislative  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta  salva  la
facolta'  del  contribuente  di  allegare   alla   dichiarazione   la
documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con  il
predetto decreto ministeriale."; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4  (  Contenuto
della  dichiarazione  dei  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
persone giuridiche ). - 1. La dichiarazione dei soggetti  all'imposta
sul reddito delle persone  giuridiche,  oltre  quanto  stabilito  nel
secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati  e  gli  elementi
necessari per  l'individuazione  del  contribuente  e  di  almeno  un
rappresentante, per la determinazione dei  redditi  e  delle  imposte
dovute,  nonche'  per  l'effettuazione  dei  controlli  e  gli  altri
elementi, esclusi quelli  che  l'Amministrazione  finanziaria  e'  in
grado  di  acquisire   direttamente,   richiesti   nel   modello   di
dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo. 
   2.  Le  societa'  o  enti  che  non  hanno  la   sede   legale   o
amministrativa nel territorio dello  Stato  devono  inoltre  indicare
l'indirizzo della stabile organizzazione nel  territorio  stesso,  in
quanto vi sia, e in ogni caso le generalita' e l'indirizzo in  Italia
di un rappresentante per i rapporti tributari."; 
    e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati; 
    2)  dopo  il  quarto  comma  e'   aggiunto   il   seguente:   "Le
certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti  probatori  dei
versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi  e
degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e  114  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono  essere  conservati
per la durata  prevista  dall'articolo  43.  Le  certificazioni  e  i
documenti  devono  essere  esibiti   o   trasmessi,   su   richiesta,
all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo  8,  primo
comma, primo periodo, puo' essere  disposta,  anche  limitatamente  a
determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei  redditi  dei
relativi documenti probatori, nonche' di altra documentazione per  la
quale l'allegazione stessa e' prevista  da  disposizioni  legislative
vigenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Resta
salva la facolta' del contribuente di allegare alla dichiarazione  la
documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con  il
predetto decreto ministeriale."; 
    f) all'articolo 6, secondo  comma,  le  parole:  "e  terzo"  sono
soppresse; 
    g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel secondo comma, le parole: "pagati nell'anno e gli  estremi
dei relativi versamenti" sono sostituite  dalle  seguenti:  "relativi
agli emolumenti erogati nell'anno"; 
    2) il terzo comma e' abrogato; 
    3) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione
delle societa'  a  responsabilita'  limitata,  comprese  le  societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione  le  cui  quote  non
siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei
soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza
anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti."; 
    4) l'ottavo comma e' sostituito dal  seguente:  "Le  attestazioni
comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per
la durata  prevista  dall'articolo  43  e  devono  essere  esibite  o
trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente."; 
    h) dopo l'articolo 7 e'  aggiunto  il  seguente:  "Art.  7-bis  (
Certificazioni dei sostituti di imposta ). - 1. I soggetti tenuti  ad
operare  le  ritenute  a  titolo  di  acconto  devono  rilasciare  un
certificato  attestante  l'ammontare  delle  somme   e   dei   valori
corrisposti, con l'indicazione della  relativa  causale,  l'ammontare
delle ritenute operate e  delle  detrazioni  di  imposta  effettuate.
Nelle ipotesi di cui  all'articolo  27  il  certificato  puo'  essere
sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
   2. Il certificato  attestante  la  corresponsione  di  redditi  di
lavoro dipendente e di redditi assimilati  di  cui  all'articolo  47,
comma 1, lettere a ) e d), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica  del
percipiente  e  dell'ammontare   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonche' delle  somme
corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal
precedente datore di lavoro di cui e' stato  tenuto  conto  ai  sensi
dell'articolo  23,  settimo  comma.  Il  certificato  relativo   alle
indennita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi   deve   contenere   anche
l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione
di esse e dell'aliquota applicata. 
   3. I certificati concernenti i redditi di cui  al  comma  2  e  le
pensioni  erogate  dallo   Stato,   dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti  in
conformita' ad appositi modelli approvati con  decreti  del  Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31
ottobre  dell'anno  precedente  a  quello  in   cui   devono   essere
utilizzati. 
   4.  La  sottoscrizione  dei  certificati  rilasciati  puo'  essere
effettuata anche mediante sistemi di elaborazione  automatica  se  la
dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo
20, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico. 
   5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le  somme  e  i  valori
sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di  lavoro
nel corso dell'anno i  certificati  sono  consegnati  entro  sessanta
giorni dalla data di cessazione."; 
    i) all'articolo 8, i commi primo e secondo  sono  sostituiti  dai
seguenti:  "Le  dichiarazioni  devono  essere  redatte,  a  pena   di
nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con  decreto  del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  entro
il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il  decreto
ministeriale di approvazione dei  modelli  di  dichiarazione  di  cui
all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro  il  31  ottobre  dell'anno
precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 
  Gli stampati  possono  essere  ritirati  gratuitamente  presso  gli
uffici comunali ovvero acquistati presso  le  rivendite  autorizzate;
tuttavia per particolari stampati  il  Ministro  delle  finanze  puo'
stabilire che la distribuzione sia fatta  direttamente  dagli  uffici
dell'Amministrazione  finanziaria  ovvero  mediante   spedizione   al
contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce  il  prezzo  degli
stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori."; 
    l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel primo comma, le parole: "tra il 1 maggio e il  10  giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 maggio ed il 30 giugno"; 
    2) nel quinto comma,  le  parole:  "entro  il  31  gennaio"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio"; 
    m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero,  utilizzando
il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con
certezza la data di spedizione."; 
    2) i commi quinto e sesto sono abrogati; 
    n) all'articolo 23, il settimo comma e' sostituito dal  seguente:
"Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli  emolumenti  indicati
nelle lettere a ) e b) del secondo comma si tiene conto  anche  delle
somme  corrisposte,  delle  ritenute  operate  e   delle   detrazioni
effettuate nel corso del precedente rapporto di  lavoro  intrattenuto
dal dipendente nello  stesso  periodo  di  imposta  ed  indicate  nel
certificato di cui al comma  2  dell'articolo  7-bis  che  lo  stesso
dipendente puo' consegnare al nuovo datore di lavoro."; 
    o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel secondo comma, dopo il secondo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: "Le comunicazioni devono essere redatte in  conformita'  ad
apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ; la trasmissione  puo'  avvenire
anche tramite supporto magnetico."; 
    2) nel terzo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in
cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro
a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si  applica  la
disposizione dell'articolo 23, settimo comma."; 
    p) all'articolo 36-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al primo comma sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
"ovvero   sulla   base   dei    dati    dichiarati    o    comunicati
all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato  le
ritenute."; 
    2) al secondo comma, le lettere  b  ),  c  ),  d  )  ed  e)  sono
sostituite dalle seguenti: 
      "b) escludere in tutto o in parte lo  scomputo  delle  ritenute
d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta,
dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  o  dalle
certificazioni   richieste   ai   contribuenti   o   allegate    alle
dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore  a
quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
      c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o
non risultanti dai documenti richiesti  ai  contribuenti  o  allegati
alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma  25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
      d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore  a  quella
spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti  o  allegati
alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c)  ovvero
a quella spettante in base ai dati e agli  elementi  contenuti  nelle
dichiarazioni; 
      e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone
fisiche degli oneri non previsti dalla legge  o  non  risultanti  dai
documenti richiesti ai contribuenti  o  allegati  alle  dichiarazioni
ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c); 
      f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo  delle  persone
fisiche degli oneri esposti in misura superiore a  quella  risultante
dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni
ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera  c)  ovvero  in  misura
eccedente i limiti fissati dalla legge; 
      g) controllare i crediti di imposta spettanti  e  i  versamenti
delle somme dovute in base alle dichiarazioni."; 
    3) il terzo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai  fini  dei
precedenti commi il contribuente e' invitato, anche a mezzo  telefono
o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine  ai  dati  contenuti
nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento
e altri  documenti  indicati  nella  dichiarazione  ma  ad  essa  non
allegati o difformi dai dati forniti da terzi."; 
    q) all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: "in
relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva  di  cui
al secondo e terzo  comma  dell'articolo  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "in  relazione  ad  elementi   indicativi   di   capacita'
contributiva individuati con lo stesso decreto". 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera n)  e'  aggiunta  la
seguente: " n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o
di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si  e'  fruito
della detrazione  in  periodi  di  imposta  precedenti.  La  presente
disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettera c), terzo e quarto periodo"; 
    b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "Per i  redditi  indicati
alle lettere da a ) a f) del comma 1  e  per  quelli  indicati  dalle
lettere da g ) a n)" sono sostituite dalle seguenti: "Per  i  redditi
indicati alle lettere da d ) a f) del comma 1 e per  quelli  indicati
alle lettere da g ) a n-bis)"; nello stesso  comma  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Per i redditi indicati alle lettere a), b
) e c) del comma 1 gli uffici  provvedono  a  iscrivere  a  ruolo  le
maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli  17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla  formazione  del
reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio'  risulta
piu' favorevole per il contribuente."; 
    c) all'articolo 18, comma 1, primo periodo,  le  parole:  "per  i
redditi indicati alla lettera b)"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b)
e n-bis)"; nello stesso comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 e' stata riconosciuta  la
detrazione,  l'imposta  e'  determinata  applicando  un'aliquota  non
superiore al 27 per cento.". 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di  ciascun  anno  il
contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la  dichiarazione
relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta  in
conformita' al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il  20  dicembre
dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato."; 
    b) all'articolo 30, primo comma, e all'articolo 33, primo  comma,
lettera b), le parole: "termine stabilito per la presentazione  della
dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "5  marzo  di  ciascun
anno"; 
    c) all'articolo 34, terzo comma, le parole: "entro  il  5  marzo"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine  stabilito  per  la
presentazione della dichiarazione"; 
    d) all'articolo 48, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
"Il contribuente  puo'  sanare,  senza  applicazione  delle  sanzioni
previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le
irregolarita' relative ad operazioni imponibili, ivi comprese  quelle
di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti  variazioni
in  aumento,  provvedendo  ad  effettuare  l'adempimento   omesso   o
irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una  soprattassa,
proporzionale   all'imposta   relativa   all'operazione   omessa    o
irregolare, stabilita nella  misura  del  5  per  cento,  qualora  la
regolarizzazione avvenga  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
termine relativo alla liquidazione di cui  agli  articoli  27  e  33,
nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20
per cento, qualora la regolarizzazione avvenga  entro  trenta  giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione  della  dichiarazione
annuale; nella misura del 40 per cento, qualora  la  regolarizzazione
avvenga entro il termine di  presentazione  della  dichiarazione  per
l'anno successivo; e nella  misura  del  60  per  cento,  qualora  la
regolarizzazione avvenga entro  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione  per  il  secondo  anno  successivo.  L'ammontare   dei
versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalita' di  cui
all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel  registro  di
cui all'articolo 23  o  all'articolo  24  ovvero  in  quello  di  cui
all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo
a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad
un quinto,  se  gli  adempimenti  omessi  o  irregolarmente  eseguiti
risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo  termine  di
scadenza; alla meta', se  gli  adempimenti  omessi  o  irregolarmente
eseguiti risultino regolarizzati entro  trenta  giorni  successivi  a
quello di scadenza del termine di presentazione  della  dichiarazione
annuale; ai due terzi, se gli  adempimenti  omessi  o  irregolarmente
eseguiti risultino regolarizzati entro il  termine  di  presentazione
della dichiarazione per l'anno successivo;  ai  tre  quarti,  se  gli
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino  regolarizzati
entro il termine di presentazione della dichiarazione per il  secondo
anno  successivo.  Se  i   corrispettivi   non   registrati   vengono
specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo
all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per
la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e  registrazione,
nonche' in materia di bolla  di  accompagnamento  e  di  scontrino  e
ricevuta fiscale,  qualora  anteriormente  alla  presentazione  della
dichiarazione sia stata versata  all'ufficio  una  somma  pari  a  un
decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano sempreche' la violazione  non  sia  stata
gia'  constatata  e  comunque  non  siano  iniziate  le  ispezioni  e
verifiche di cui all'articolo 52; nei  limiti  delle  integrazioni  e
delle regolarizzazioni effettuate ai  sensi  del  presente  comma  e'
esclusa la punibilita' per i  reati  previsti  dal  decreto-legge  10
luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 1982, n.  516,  e  dalle  altre  disposizioni  legislative  in
materia di imposta sul valore aggiunto."; 
    e) all'articolo 60, terzo comma, le  parole:  "stabilito  per  la
presentazione della dichiarazione annuale relativa  all'anno  solare"
sono sostituite dalle seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare". 
  ((  3-bis.  E'  soppresso  l'obbligo  di   presentare   all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al  decreto
del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984. E' altresi' soppresso  l'obbligo
di inviare entro il 5 settembre all'ufficio dell'imposta  sul  valore
aggiunto il modello IVA 99- bis di cui al decreto del Ministro  delle
finanze 12 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75  del
15 marzo 1984. 
  3-ter. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis del
presente  articolo,  al  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e
successive modificazioni, sono apportate le  seguenti  modificazioni:
a)  all'articolo  1,  comma  1,  la  lettera  b)  e'   abrogata;   b)
all'articolo 1, comma 3, secondo periodo,  le  parole:  "entro  il  5
settembre e" sono soppresse.)) 
  4. Nell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154,  le  parole:  "entro   il   termine   di   presentazione   della
dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il termine del  5  marzo  dell'anno
solare". 
  5. Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  641,
come sostituita dal decreto del  Ministro  delle  finanze  20  agosto
1992, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  106  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota  2  dell'articolo  88,
come sostituito dall'articolo  61,  comma  1,  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, le  parole:  "stabilito  per  la  presentazione
della dichiarazione IVA relativa  all'anno  solare  precedente"  sono
sostituite dalle seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare per il quale
la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta". 
  6. Per l'anno 1993, il  termine  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di approvazione  dei
modelli di dichiarazione di cui  all'articolo  78,  comma  10,  primo
periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, resta  fissato  al  15
dicembre 1993. 
 7. Il termine per la consegna agli interessati  del  certificato  di
cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  relativo  agli  emolumenti
erogati nell'anno 1993 resta fissato al 20 aprile 1994, a  condizione
che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia stata  consegnata
una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la
compilazione dell'apposita dichiarazione prevista  dall'articolo  78,
comma  10,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  redatta   in
conformita' ad apposito modello approvato con il decreto indicato  al
comma 3 dell'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. 
  8. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n.  114,
l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 30  marzo  1981,  n.
119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267,  di
conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati. 
  9. Le disposizioni del  comma  1,  lettera  a),  numero  2),  primo
periodo, si applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso
alla data del 6 febbraio 1994. Le disposizioni del comma  1,  lettera
g), si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere
dall'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma  1,  lettera  p),  si
applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni
presentate a partire dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni
del comma 1, lettera q), si applicano a  partire  dagli  accertamenti
relativi al periodo di imposta in corso  alla  data  dell'8  dicembre
1993. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 entrano in vigore a
partire dal periodo di imposta in corso  alla  data  dell'8  dicembre
1993. Le disposizioni del comma 2, si applicano a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. 
  (( 9-bis. I  versamenti  relativi  alle  imposte  sui  redditi  per
l'esercizio 1993, nonche' quelli relativi all'imposta comunale  sugli
immobili (ICI) e all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di
arti  e  professioni  (ICIAP)  delle  persone  fisiche  e  giuridiche
residenti nei comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  del  13  e  16
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa,  indicati
nel decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  15  gennaio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio  1991,
si considerano effettuati nei termini  se  i  relativi  importi  sono
corrisposti entro il 30 settembre 1994. 
  9-ter  .  Al  secondo  comma  dell'articolo  55  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente  comma
si applicano  anche  se  la  dichiarazione  presentata  e'  priva  di
sottoscrizione" sono inserite le seguenti: "e il contribuente non  ha
provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da  parte
dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione". 
  9-quater  .  Al  terzo  comma  dell'articolo  8  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La nullita' puo' essere sanata  se  il
contribuente provvede alla sottoscrizione  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  dell'invito  da   parte   dell'ufficio   delle   entrate
territorialmente competente". ))