DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
(((Dichiarazione delle  societa'  semplici,  in  nome  collettivo, in
                 accomandita semplice ed equiparate)

  1.  Le  societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e in accomandita
semplice  indicate  nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  le  societa'  e  le  associazioni  ad esse
equiparate  a  norma  dello  stesso  articolo  devono  presentare  la
dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta locale sui redditi da esse
dovuta  e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o
dagli associati.
  2.  La  dichiarazione  deve contenere le indicazioni prescritte nel
secondo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4.
  3.  I  soggetti  di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre
norme   devono   redigere  e  conservare,  per  il  periodo  indicato
nell'articolo  22,  il  bilancio, composto dallo stato patrimoniale e
dal   conto  dei  profitti  e  delle  perdite,  relativo  al  periodo
d'imposta.  I  ricavi,  i  costi,  le  rimanenze e gli altri elementi
necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, per la determinazione
dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora
non risultanti dal bilancio.
  4.  Le  disposizioni  del comma 3 non si applicano ai soggetti che,
ammessi  a  regimi  contabili  semplificati,  non hanno optato per il
regime  di  contabilita'  ordinaria, nonche' alle societa' semplici e
alle societa' ed associazioni ad esse equiparate.
  5.  I  soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo
previsto   dall'articolo  43,  le  certificazioni  dei  sostituti  di
imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti
eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri
deducibili  o  detraibili,  nonche' ogni altro documento previsto dal
decreto  di  cui  all'articolo  8.  Le  certificazioni ed i documenti
devono   essere   esibiti  o  trasmessi,  su  richiesta,  all'ufficio
competente.))