LEGGE 18 giugno 1998, n. 194

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 10-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 31-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
        Interventi nel settore del trasporto pubblico locale
  1.  Al  fine  di  contribuire  al  risanamento ed allo sviluppo dei
trasporti  pubblici  locali,  lo  Stato  concorre  alla copertura dei
disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996,
dei  servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni
a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  un  contributo
quindicennale  pari  a lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 160
miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sara' ripartito:
a)  per  il  50  per  cento, nella stessa proporzione con la quale e'
stato  attribuito  il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1
del   decreto-legge   1   aprile   1995,   n.   98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  maggio  1995,  n. 204, e successive
modificazioni;  b)  per  il  restante  50 per cento, tra le regioni a
statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera
a)  conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento;
la  ripartizione di tale quota sara' effettuata tra le regioni aventi
titolo,  in  misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento
dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le
attribuzioni  di  cui  alla lettera a). Il concorso dello Stato opera
anche  nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno gia'
dato  copertura,  anche  parziale,  ai  disavanzi  di cui al presente
comma.
  2.  Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della
percentuale  indicata  nel  comma  1,  eccedesse  il 30 per cento dei
disavanzi relativi al triennio 1994-1996, e' utilizzato dalle regioni
interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche
per le finalita' di cui ((al comma 5)) del presente articolo.
  3.  Per  le  finalita'  di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  le  ferrovie  in gestione
commissariale  governativa,  affidate  alla  societa'  Ferrovie dello
Stato  S.p.a.  dalla  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e le aziende
esercenti  servizi  ad impianti fissi di competenza statale in regime
di concessione, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad
effettuare  altre  operazioni  finanziarie  in  relazione  a  rate di
ammortamento  per capitali ed interessi, complessivamente determinati
dai  limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 70
miliardi  per  l'anno  1999  e lire 70 miliardi a decorrere dall'anno
2000.  Il  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione provvede ad
erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati
le relative quote di ammortamento.
  4.  Il  termine  indicato al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  puo'  essere  anticipato  per  le gestioni
commissariali  governative  gia'  ristrutturate ai sensi dello stesso
articolo  2.  Gli  accordi  di programma di cui al richiamato comma 7
prevederanno  anche  il  trasferimento alle regioni interessate delle
risorse  necessarie  all'espletamento  delle  funzioni amministrative
anticipatamente  delegate.  Tali risorse sono individuate con decreto
del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  5. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto
pubblico  locale,  le  regioni a statuto ordinario sono autorizzate a
contrarre  mutui  quindicennali  o  altre  operazioni finanziarie per
provvedere  alla  sostituzione  di  autobus  destinati  al  trasporto
pubblico   locale  in  esercizio  da  oltre  quindici  anni,  nonche'
all'acquisto  di  mezzi  di trasporto pubblico di persone, a trazione
elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole
pedonali,  e  di  altri  mezzi  di  trasporto  pubblico  di  persone,
terrestri  e  lagunari  e  di impianti a fune adibiti al trasporto di
persone,  cui  lo  Stato  concorre con un contributo quindicennale di
lire  20  miliardi  per  l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno
1998  e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire
con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  6.  Le  regioni devono utilizzare una quota non inferiore al cinque
per  cento  dei  contributi  loro  assegnati ai sensi del comma 5 per
finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e
a  basso  impatto ambientale. Gli autobus da acquistare devono essere
rispondenti  alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva
del  Parlamento  europeo  e del Consiglio 98/C 17/01 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee n. C. 17 del 20 gennaio
1998.
  7.  Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al cinque
per  cento  dei  contributi  loro  assegnati ai sensi del comma 5 per
finanziare  l'acquisizione  di  tecnologie  atte  a  razionalizzare e
sviluppare il trasporto pubblico locale.
  8.  Ai fini del risanamento tecnicoeconomico di cui all'articolo 11
del  decreto  legislativo  19 novembre 1997, n. 422, con i criteri di
cui  all'articolo  11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Gestione
governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda
o, in mancanza, le regioni territorialmente competenti e la provincia
autonoma di Trento sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o
ad  effettuare  altre  operazioni  finanziarie in relazione a rate di
ammortamento  per  capitali  e interessi complessivamente determinati
dai  limiti  di impegno quindicennale a carico dello Stato per lire 2
miliardi  per  l'anno  1998, 3 miliardi per l'anno 1999 e 20 miliardi
per   l'anno   2000.   Ai   fini   del   miglioramento   del  livello
tecnicoambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo
e  Trasimeno,  la  regione  Lombardia  e la provincia di Perugia sono
autorizzate  ad  effettuare  le  medesime  operazioni  nei  limiti di
impegno,  a  carico  dello  Stato, per l'anno 2000 rispettivamente di
lire  un  miliardo per il lago d'Iseo e lire 1,5 miliardi per il lago
Trasimeno.  Gli  interventi  di cui al presente comma sono realizzati
dagli  attuali  enti  di  gestione  o,  in  mancanza,  dalle  regioni
territorialmente competeneti e dalla provincia autonoma di Trento. Le
regioni,  nell'esercizio dei compiti di programmazione dei servizi di
trasporto  lacuali,  adottano  le  proprie decisioni sentiti gli enti
locali territorialmente interessati.
  9. All'articolo 1, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
al  primo  periodo,  le  parole: "relativi agli esercizi 1995 e 1996"
sono  sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1995, 1996 e
1997".
  10.  Al  fine di incrementare il parco automobilistico in occasione
dello   svolgimento   delle   Universiadi,   la  regione  Sicilia  e'
autorizzata  a  contrarre  mutui  o  altre operazioni finanziarie per
l'acquisto  di autobus con un contributo quindicennale a carico dello
Stato di lire un miliardo dall'anno 1998.
  11. All'articolo 29 -bis del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a)  al  comma 1, dopo le parole: "a fronte della rottamazione" sono
inserite  le  seguenti:  "o  della  restituzione  della  targa  e del
documento  di  circolazione,  con  conseguente cessione a Paesi al di
fuori  dell'Unione  europea  nell'ambito  di  programmi  bilaterali o
unilaterali di cooperazione o solidarieta' internazionale";
  b)  al comma 2, le parole: "e che consegnino" sono sostituite dalle
seguenti:  "e  che  effettuino  la  cessione  di  cui  al  comma  1 o
consegnino".
  12.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dal piano
pluriennale  di  attuazione  approvato dal Ministro dei trasporti con
decreto  n.  729(50)380  del  26  giugno 1992, concernente il sistema
idroviario  padanoveneto,  di  cui  all'articolo  3  della  legge  29
novembre  1990,  n.  380, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi
per  l'anno 1997 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999.