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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
Testo in vigore dal:  10-7-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 29-bis

(Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto
pubblico locale a fronte della rottamazione di
analoghi automezzi usati).
1. È costituito, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione
((o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale))
di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni.
2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, è erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale
((e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino))
per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.
4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 milairdi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.