DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
Testo in vigore dal: 10-7-1998
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 29-bis.
    (Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto
           pubblico locale a fronte della rottamazione di
                     analoghi automezzi usati).
  1.  E'  costituito,  presso  il  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione,  per  gli  anni  1997  e  1998  un  Fondo  per agevolare
l'acquisto  di  automezzi  per  il trasporto pubblico locale a fronte
della rottamazione ((o della restituzione della targa e del documento
di  circolazione,  con  conseguente  cessione  a  Paesi  al  di fuori
dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali
di cooperazione o solidarieta' internazionale)) di analoghi automezzi
usati.  Il  Fondo  ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi
per ciascuno dei suddetti anni.
  2.  A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, e' erogato alle aziende
pubbliche  di  trasporto  che  acquistano  entro  il 31 dicembre 1998
automezzi  per  il  trasporto  pubblico  locale ((e che effettuino la
cessione  di  cui  al  comma  1 o consegnino)) per la rottamazione un
analogo  automezzo  immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1982
un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.
  3.  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  definisce,  con  proprio  decreto, i criteri e le
procedure  per  l'ammissione  al  contributo  di  cui al comma 2 e la
relativa erogazione.
  4.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al presente
articolo,  pari  a  lire 12,5 milairdi per ciascuno degli anni 1997 e
1998,  si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.