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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1995, n. 98

Interventi urgenti in materia di trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204 (in G.U. 30/05/1995, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
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Testo in vigore dal:  28-12-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali, in qualità di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.
L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.
((2))
((
2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato dallo Stato direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993. La quota di spettanza di ciascuna regione è attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla regione che erogherà il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato
))
3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento.
4. Alle regioni Lazio e Campania è altresì corrisposto un contributo decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei relativi disavanzi di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati.
6. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le regioni trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi dall'emanazione del suddetto decreto. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti.
7. In attesa della trasmissione della certificazione di cui al comma 6, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eroga alle regioni un acconto del contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330 miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.
8. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale, in qualità di enti concedenti, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.
9. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il recupero dei contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per ciascun anno.
10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le regioni dispongono il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo ed il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento.
11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10, le regioni possono rivalersi sulle aziende.
12. Ai fini del presente decreto non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994 .
13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.
14. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.
15. Alle regioni a statuto speciale è corrisposto un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo è ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che l'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.