LEGGE 10 aprile 1981, n. 151

Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1994)
Testo in vigore dal: 9-5-1981
                              Art. 11.

  E'  costituito  per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero
dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti
pubblici locali.
  Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.
  Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al presente articolo
l'importo di 450 miliardi di lire.
  Tale fondo e' destinato:
    1)  all'acquisto  di  autobus, tram, filobus di tipo unificato ai
sensi  dell'articolo  17  del  decreto-legge  13 agosto 1975, n. 377,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e
di  altri  mezzi  di  trasporto  di  persone,  terrestri,  lagunari e
lacuali;
    2)  alla  costruzione  e  ammodernamento  di  infrastrutture,  di
impianti  fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con
le   relative   attrezzature   e   di  sedi.  Per  la  costruzione  e
l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non
puo'   destinare  piu'  del  25  per  cento  della  somma  a  propria
disposizione.