DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 19-11-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.
                     Servizi lacuali e lagunari
  1.  La  gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore,
di  Como  e  di  Garda  e'  trasferita  alle regioni territorialmente
competenti  e  alla  provincia  autonoma di Trento entro il 1 gennaio
2000,  previo il risanamento tecnicoeconomico, di cui all'articolo 98
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione predispone il
piano di risanamento tecnicoeconomico. Il piano e' approvato entro il
31  marzo  1998  dal  Ministro  dei trasporti e della navigazione, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, previa intesa con le regioni interessate e
la provincia autonoma di Trento.
  3.  Al  fine  di  coordinare  il  trasporto locale con le attivita'
relative  al  traffico  acqueo  negli  ambiti della laguna veneta, la
provincia  di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia,
emana  apposito  regolamento  che, fra l'altro, prevede un sistema di
rilevamento  dei  natanti  circolanti nell'ambito lagunare al fine di
garantire  la  sicurezza della navigazione. L'intesa e' conseguita in
apposita  conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo
17,  comma  4  e  seguenti,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, cui
partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del
Ministero   dei   trasporti   e   della  navigazione,  del  Ministero
dell'ambiente,  del  Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il
regolamento  non  e'  emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri
Ministri interessati.
  ((  3-bis.  Ferme  rimanendo le competenze dell'autorita' marittima
previste  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  sicurezza della
navigazione   e   disciplina  del  traffico  nell'ambito  dei  canali
marittimi,  i  servizi  di  trasporto  pubblico  di  persone  e cose,
effettuate   all'interno  della  laguna  veneta  sono  autorizzati  e
regolati   in  conformita'  alle  norme  emanate  dagli  enti  locali
competenti  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale. Nel caso di
navigazione  che interessi le zone di acque interne e quelle di acque
marittime  nell'ambito  della  laguna veneta, il numero massimo delle
unita'  adibite  al  servizio  di  trasporto  pubblico,  al  fine  di
assicurare  il  regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione
lagunare,  e'  stabilito  d'intesa tra l'autorita' marittima e l'ente
locale   competente.   In  caso  di  disaccordo  detto  numero  viene
determinato  in  apposita  conferenza di servizi indetta dal prefetto
alla  quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni
e delle capitanerie di porto competenti. ))