LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

note: Entrata in vigore della legge: 21-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1,  comma  1,  consiste  in  un
assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella  misura  di
cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n.  177,  come
modificata dall'articolo  8  della  legge  2  maggio  1984,  n.  111.
L'indennizzo e' cumulabile con  ogni  altro  emolumento  a  qualsiasi
titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmato. (8) 
   2. L'indennizzo di cui al  comma  1  e'  integrato  da  una  somma
corrispondente all'importo dell'indennita'  integrativa  speciale  di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,  e  successive  modificazioni,
prevista per la prima qualifica  funzionale  degli  impiegati  civili
dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo  a
quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La
predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita' integrativa
speciale o altra analoga indennita'  collegata  alla  variazione  del
costo della vita. Ai soggetti di cui  al  comma  1  dell'articolo  1,
anche nel caso in  cui  l'indennizzo  sia  stato  gia'  concesso,  e'
corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi
dell'evento dannoso e l'ottenimento  dell'indennizzo  previsto  dalla
presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per  ciascun
anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma  1  e
del primo periodo del presente comma,  con  esclusione  di  interessi
legali e rivalutazione monetaria. (10)((13)) 
   3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle  patologie  previste
dalla presente legge sia derivata la  morte,  l'avente  diritto  puo'
optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un  assegno  una
tantum di lire 150  milioni.  Ai  fini  della  presente  legge,  sono
considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a  carico:
il coniuge, i figli, i genitori, i  fratelli  minorenni,  i  fratelli
maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui  al  presente  comma
spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta  non
rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. 
   4. Qualora la persona sia deceduta in  eta'  minore,  l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale. 
   5.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  1  sono   esentati   dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di
cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537
del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 
724, limitatamente  alle  prestazioni  sanitarie  necessarie  per  la
diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge. 
   6. I benefici di cui alla  presente  legge  spettano  altresi'  al
coniuge  che  risulti  contagiato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 1, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione. 
   7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad
ognuna delle quali sia conseguito un esito  invalidante  distinto  e'
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo,
un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro  della  sanita'  con
proprio decreto, in misura non superiore al 50 per  cento  di  quello
previsto ai commi 1 e 2. (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118 (in
G.U. 1a s.s.  24/04/1996  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte  in  cui
esclude, per il periodo ricompreso tra  il  manifestarsi  dell'evento
prima dell'entrata in vigore della legge stessa e l'ottenimento della
prestazione determinata a norma della  stessa  legge,  il  diritto  -
fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice  civile  -  ad  un  equo
indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a  causa
di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si  siano
sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale
diretta. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 1996, n. 641 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 2) che  "In  attesa  di  una  nuova  e  piu'
completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano per gli anni 1995 e 1996"; 
  - (con  l'art.  7,  comma  3)  che  "Ai  maggiori  oneri  derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo,  pari  a  lire  90
miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi  per  l'anno  1996,  si
provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995  e  a  lire  60,5
miliardi per l'anno 1996, a carico  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero  della  sanita'
per l'anno 1995 e corrispondente capitolo  per  l'esercizio  1996,  e
quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione  dello
stanziamento  del  capitolo  5941  dello  stato  di  previsione   del
Ministero del tesoro per lo stesso anno". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma
145)  che  "La  reversibilita'  dell'assegno  di  cui  al   comma   1
dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n.  210,  e  successive
modificazioni,  si  intende  applicabile  solo  in   presenza   delle
condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 11, comma 13)  che
"Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992,  n.  210  e
successive  modificazioni  si  interpreta  nel  senso  che  la  somma
corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa  speciale  non
e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione". 
  Successivamente  la  Corte  Costituzionale,  con  sentenza  7  -  9
novembre 2011, n. 293  (in  G.U.  1a  s.s.  16/11/2011,  n.  48),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma  13,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
223) che " Al fine di  dare  attuazione  alla  sentenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo  del  3  settembre  2013  (Requête  no.
5376/11),   recante   l'obbligo   di   liquidazione    ai    titolari
dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio  1992,  n.  210,  degli
importi  maturati   a   titolo   di   rivalutazione   dell'indennita'
integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata  di
euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015".