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LEGGE 2 maggio 1984, n. 111

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1991)
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Testo in vigore dal:  22-5-1984

Art. 8

Pensione o assegno privilegiato tabellare


Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.
Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1 gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella B citata nel precedente comma.
Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.