LEGGE 8 agosto 1990, n. 231

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.

note: Entrata in vigore della legge: 26/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                    Omogeneizzazione stipendiale 
 
  1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o  25
anni di servizio dalla nomina a tenente, le  misure  dell'assegno  di
parziale  omogeneizzazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  8,  del
decreto-legge  16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  novembre   1987,   n.   468,   sono
rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 
 
    

                                       15 anni          25 anni
                                    di servizio       di servizio
                                        ---               ---
    a) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000        4.500.000;
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94));
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94));
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)).
    
                                                  (1) (2) (6) (8)(11) 
 
  2. Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e
ruoli diversi al compimento del 19 e 29  anno  di  servizio  militare
comunque prestato, i quali rivestano il grado di  tenente,  capitano,
sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei  seguenti  importi  annui
lordi:(13) 
 
    

                                       19 anni       29 anni
                                    di servizio    di servizio
                                        ---          ---
    a) tenente . . . . . . . . . . . 2.100.000    2.700.000;
    b) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000     2.700.000;
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94));
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)).
                                             (1) (2) (6) (8)(11)

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
3-ter. IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 2) che "Gli  importi  pensionabili  previsti
per gli ufficiali provenienti da carriere e  ruoli  diversi,  di  cui
all'art. 5, comma 2, della  legge  n.  231/1990,  sono  dovuti  nelle
seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni
di servizio sottoindicati:


                                    19 anni        29 anni
                                  di servizio    di servizio
         Grado:                      lire           lire
    Tenente - Capitano . . . . . . 2.100.000      2.700.000;
    Maggiore . . . . . . . . . . . 2.800.000      4.500.000;
    Tenente colonnello . . . . . . 3.200.000      4.500.000";
    
 
  - (con l'art. 6, comma 3) che "L'assegno pensionabile  di  parziale
omogeneizzazione,  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  della  legge  n.
231/1990, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente
al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 
    

                                    15 anni        25 anni
                                  di servizio    di servizio
         Grado:                      lire           lire
    Capitano . . . . . . . . . . . 2.100.000      4.500.000;
    Maggiore . . . . . . . . . . . 2.800.000      4.500.000;
    Tenente colonnello . . . . . . 3.200.000      4.500.000".
    
 
  - (con l'art. 6, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni  di
cui ai commi 1, 2 e 3, dal  computo  degli  anni  di  servizio  vanno
esclusi,  limitatamente  al  triennio   precedente   alla   data   di
maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui  il  personale
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della  consegna
di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media"". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 ha disposto (con l'art.  5,  comma
2)  che  "Gli  importi  pensionabili  previsti  per   gli   ufficiali
provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui al presente  articolo
5, comma 2, nelle  misure  derivanti  dall'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 394/1995, a  decorrere  dal  1  luglio
1996  sono  rideterminati  nelle   seguenti   misure   annue   lorde,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 
    

                                    19 anni        29 anni
                                  di servizio    di servizio
          Grado                      lire           lire
          -----                      ----           ----
    Tenente - Capitano . . . . . . 2.205.000      2.835.000
    Maggiore . . . . . . . . . . . 2.940.000      4.725.000
    Tenente colonnello . . . . . . 3.360.000      4.725.000";
    
 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  5,  comma  3)  che  "L'  assegno
pensionabile  di  parziale  omogeneizzazione,  di  cui  al   presente
articolo 5, comma 1, nelle misure derivanti dall'art. 6  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio
1996   e'   rideterminato   nei   seguenti   importi   annui   lordi,
rispettivamente al compimento degli anni  di  servizio  sottoindicati
dalla nomina a tenente: 
 
    

                                    19 anni        29 anni
                                  di servizio    di servizio
          Grado                      lire           lire
          -----                      ----           ----
   Capitano . . . . . . . . . . .  2.205.000      4.725.000
   Maggiore . . . . . . . . . . .  2.940.000      4.725.000
   Tenente colonnello . . . . . .  3.360.000      4.725.000."
    
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490  ha  disposto  (con  l'art.  71,
comma 1) che "Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1998". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto: 
  - (con l'art. 5, comma 2) che "Gli  importi  pensionabili  previsti
per gli ufficiali provenienti da carriere e  ruoli  diversi,  di  cui
all'articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del  1990,  nelle  misure
derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 360 del 1996, sono  fissati  nei  seguenti  importi  annui  lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 
    

===================================================================
GRADI                                   19 ANNI           29 ANNI
                                      DI SERVIZIO       DI SERVIZIO
                                          LIRE              LIRE
===================================================================
Tenente                                  2.205.000       2.835.000
Capitano                                 2.205.000       2.835.000
Maggiore                                 2.940.000       4.725.000
Tenente colonnello                       3.360.000       4.725.000
-------------------------------------------------------------------";
    
  - (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno pensionabile  di  parziale
omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della  legge  n.231
del 1990, nelle misure derivanti  dall'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 e' fissato  nei  seguenti
importi annui lordi, rispettivamente  al  compimento  degli  anni  di
servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: 
    

===================================================================
GRADO                    15 anni di servizio     25 anni di servizio
                                lire                    lire
Capitano.............         2.205.000             4.725.000
Maggiore.............         2.940.000             4.725.000
Tenente colonnello...         3.360.000             4.725.000
-------------------------------------------------------------------";
    
  - (con l'art. 5, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni  di
cui ai commi 1, 2 e 3, dal  computo  degli  anni  di  servizio  vanno
esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione
della prevista  anzianita',  gli  anni  in  cui  il  personale  abbia
riportato una sanzione disciplinare  piu'  grave  della  consegna  di
rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media". 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, nel modificare l'art. 5 del 
  - (con l'art. 5, comma 1) che "Le  misure  dell'assegno  funzionale
pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono
rideterminate nei seguenti importi annui  lordi,  rispettivamente  al
compimento degli anni di servizio sottoindicati: 
 
    

                                                19 anni di    29 anni
                                                servizio  di servizio
                 Grado                            lire        lire
                  ----                             ---         ---
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti .... |1.725.000|2.145.000
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti  |         |
....                                            |1.725.000|2.145.000
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti    |         |
....                                            |1.725.000|2.145.000
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo scelto e gradi            |         |
corrispondenti ....                             |1.725.000|2.145.000
---------------------------------------------------------------------
Sergente e gradi corrispondenti ....            |2.145.000|2.985.000
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore e gradi corrispondenti ....   |2.145.000|2.985.000
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti   |         |
....                                            |2.145.000|2.985.000
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo e gradi corrispondenti ....         |2.180.000|3.035.000
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti    |         |
....                                            |2.180.000|3.035.000
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo e gradi corrispondenti ....    |2.180.000|3.035.000
---------------------------------------------------------------------
Aiutante e gradi corrispondenti ....            |2.180.000|3.035.000";
    
 
 
  - (con l'art. 5, comma 2) che "Per  gli  ufficiali  provenienti  da
carriere  e  ruoli  diversi,  le   misure   dell'assegno   funzionale
pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono
rideterminate nei seguenti importi annui  lordi,  rispettivamente  al
compimento degli anni di servizio sottoindicati: 
 
 
    

                                19 anni di        29 anni di
                                 servizio          servizio
            Grado                 lire               lire
            -----                 ----               ----
Tenente....                    |2.565.000         |3.195.000
Capitano....                   |2.565.000         |3.195.000
Maggiore....                   |3.300.000         |5.085.000
Tenente colonnello....         |3.720.000         |5.085.000".
    
  Ha inoltre disposto: 
  - (con l'art. 5, comma 3) che "L'assegno pensionabile  di  parziale
omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n.  231
del 1990, nelle misure derivanti  dall'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.  255,  e'  fissato  nei
seguenti importi annui lordi,  rispettivamente  al  compimento  degli
anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente: 
 
    

                                  15 anni di        25 anni
                                  servizio       di servizio
             Grado                  lire            lire
               -                     -               -
Capitano....                   |2.205.000         |4.725.000
Maggiore....                   |2.940.000         |4.725.000
Tenente colonnello....         |3.360.000         |4.725.000";

    
 
  - (con l'art. 5, comma 4) che "Per l'attribuzione degli assegni  di
cui ai commi 1, 2 e 3, dal  computo  degli  anni  di  servizio  vanno
esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione
della prevista  anzianita',  gli  anni  in  cui  il  personale  abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di 
rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media"". 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla
L. 3 luglio 2001, n. 250, nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 16 marzo
1999, n. 255, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che  "Le  norme
recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo  2001,
n. 86, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2001". 
 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349, nel modificare l'art. 5,  comma
1 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139,  ha  disposto  (con  l'art.  2,
comma 1) che "Le misure dell'assegno funzionale pensionabile  di  cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
8  febbraio  2001,  n.  139,  fermi  restando  i  requisiti  di   cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica
16 marzo  1999,  n.  255,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  sono
rideterminate nei seguenti importi annui  lordi,  rispettivamente  al
compimento degli anni di servizio sottoindicati: 
 
 
    

=====================================================================
|                     |  17 anni di servizio  |  29 anni di servizio
|  Grado              |       euro            |           euro
|                     |                       |
=====================================================================
1° Caporal maggiore e |                      |
gradi corrispondenti  |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore      |                      |
scelto e gradi        |                      |
corrispondenti        |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo |                      |
e gradi corrispondenti|       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo |                      |
scelto e gradi        |                      |
corrispondenti        |       1.131,60       |       1.694,40
---------------------------------------------------------------------
Sergente e gradi      |                      |
corrispondenti        |       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore e   |                      |
gradi corrispondenti  |       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Sergente maggiore capo|                      |
e gradi corrispondenti|       1.406,40       |       2.358,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo e gradi   |                      |
corrispondenti        |       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario |                      |
e gradi corrispondenti|       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo e    |                      |
gradi corrispondenti  |       1.429,20       |       2.398,80
---------------------------------------------------------------------
1° Maresciallo e gradi|                      |
corrispondenti        |       1.429,20       |       2.398,80.
---------------------------------------------------------------------".
    
 
 
  Nel modificare l'art. 5, comma 2 del D.P.R.  8  febbraio  2001,  n.
139, ha inoltre disposto  (con  l'art.  2,  comma  2)  che  "Per  gli
ufficiali  provenienti  da  carriere  e  ruoli  diversi,  le   misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 139  del  2001,  fermi
restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 255  del  1999,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2003 sono rideterminate nei  seguenti  importi  annui  lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 
 
 
    

=====================================================================
| 17 anni di servizio |  29 anni di servizio |
| Grado               |        euro          |         euro
=====================================================================
Tenente e gradi       |                      |
corrispondenti        |       1.682,40       |       2.524,80
---------------------------------------------------------------------
Capitano e gradi      |                      |
corrispondenti        |       2.164,80       |       4.018,80
---------------------------------------------------------------------
Maggiore e gradi      |                      |
corrispondenti        |       2.439,60       |       4.018,80
---------------------------------------------------------------------
Tenente colonnello e  |                      |
gradi corrispondenti  |       2.439,60       |       4.018,80.
---------------------------------------------------------------------".
    
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art.  10,  comma
5, alinea) che la presente modifica ha effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018.