stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1990, n. 231

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.

note: Entrata in vigore della legge: 26/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-8-1990 al: 6-10-1995
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'articolo 1, comma 11, dello stesso decreto, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono:
a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.081.000;
b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.331.000; c) livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 12.331.000;
d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 13.331.000; e) livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.531.000; f) livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 17.084.000.
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.
3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 354.600; b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 385.600;
c) livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 436.100;
d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 486.600; e) livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . " 512.000; f) livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 563.200.
4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.668.600;
b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.815.200; c) livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 2.052.850;
d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 2.290.500; e) livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.410.000; f) livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 2.715.500.
5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.800.000;
b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.050.000; c) livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 3.450.000;
d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 3.850.000;
e) livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.050.000; f) livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 4.563.000.
6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.L. n. 379/1987 riguarda la concessione di miglioramenti economici al personale militare e la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.
Si trascrive il testo dei commi: 1, 2, 4, 8, 9, 11 e 15-bis.
"1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:
Dal 1 gennaio Dal 1 gennaio Dal 1 gennaio
Livello 1986 1987 1988
- - - -
V . . . . . . . 420.000 910.000 1.400.000
VI . . . . . . 510.000 1.105.000 1.700.000
VI-bis . . . . 555.000 1.202.000 1.850.000
VII . . . . . . 600.000 1.300.000 2.000.000
VIII . . . . . 810.000 1.755.000 2.700.000
VIII-bis . . . 891.000 1.930.500 2.970.000".
"2. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:
livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000
livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.200.000
livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . . " 7.800.000
livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.400.000
livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.400.000
livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . . . " 11.440.000".
"4. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 e 18 maggio 1987, n. 269, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
"8. A decorrere dal 1› giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:
Con 15 anni Con 25 anni lire lire
- -
a) capitano . . . . . . . . . . . . 1.500.000 3.600.000
b) maggiore . . . . . . . . . . . . 2.000.000 3.600.000
c) tenente colonnello . . . . . . . 2.400.000 3.600.000
d) colonnello . . . . . . . . . . . - 3.600.000
Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato.
Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore".
"9. A decorrere dal 1› giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità".
"11. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde".
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".