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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (17G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  7-7-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, il quale prevede che entro il 1º luglio 2017 il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 3 ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all'interno del comparto sicurezza e difesa, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo;
Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 395, lettera c);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017;
Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni comuni a più categorie
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 627 è sostituito dal seguente:
«Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) graduati;
d) militari di truppa.
2. La categoria degli ufficiali comprende:
a) ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti;
b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;
c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti.
3. La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale.
4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.
5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.
6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.
7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.
8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.
9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.»;
b) l'articolo 632 è sostituito dal seguente:
«Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile). - 1.
L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:
a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;
b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;
c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;
d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;
e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;
f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;
g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;
h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;
i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;
l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;
m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;
n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;
o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;
p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;
q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;
r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;
s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;
t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;
u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;
v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.»;
c) all'articolo 635, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.»;
d) all'articolo 803, comma 1, dopo la lettera b-ter), è inserita la seguente:
«b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.»;
e) all'articolo 811, comma 2, lettera b), le parole «categorie e specialità», sono sostituite dalle seguenti: «categorie, specialità o qualificazioni»;
f) all'articolo 858, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.
3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera.»;
g) all'articolo 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa nei seguenti casi:
a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;
b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.
1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito.
1-quinquies.Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.
Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.»;
h) all'articolo 992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.»;
i) all'articolo 1084, comma 1, il periodo «Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali.» è sostituito dal seguente: «Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri.»;
l) dopo l'articolo 1084 è inserito il seguente:
«Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermità risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.
2. La promozione di cui al comma 1 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.»;
m) all'articolo 2229, comma 1, il numero «2020» è sostituito dal seguente: «2024»;
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2013, reca:
«Art. 1 (Oggetto e modalità di esercizio della delega). - 1. - 4. (Omissis).
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».».
- L'art. 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003, reca:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - 1. - 154. (Omissis).
155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. È altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.».
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 13 agosto 2015.
- La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2016.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 18 giugno 2010.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 635 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). - 1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento); e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:
1) quanto previsto dall'art. 711;
2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;
n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.
3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.».
- Si riporta l'art. 803 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). - 1. È determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari;
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.».
- Si riporta l'art. 811 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 811 (Militari della Marina militare). - 1.
Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie, specialità o qualificazioni e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
- Si riporta l'art. 858 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 858 (Detrazioni di anzianità). - 1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall'impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d'anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'art. 859.
3-bis. La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.
3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera.».
- Si riporta l'art. 930 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 930 (Transito nell'impiego civile). - 1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'art. 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa nei seguenti casi:
a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;
b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.
1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito.
1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.
Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.».
- Si riporta l'art. 992 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 992 (Collocamento in ausiliaria). - 1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'art. 909, comma 4.
2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.».
- Si riporta l'art. 1084 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1084 (Personale militare che cessa dal servizio per infermità). - 1. Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare, e dell'aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei Carabinieri. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.».
- Si riporta l'art. 2229 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'art. 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'art. 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'art. 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.
6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.».