LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 16-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
 
          Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ((diciotto  mesi))
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del
Consiglio dei ministri,  dei  Ministeri,  delle  agenzie  governative
nazionali e degli enti pubblici non economici  nazionali.  I  decreti
legislativi sono  adottati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a)  con  riferimento  all'amministrazione  centrale  e  a  quella
periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale
destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze  connesse
ad  eventuali  processi  di   reinternalizzazione   di   servizi,   e
correlativo rafforzamento degli uffici  che  erogano  prestazioni  ai
cittadini  e  alle  imprese;  preferenza  in  ogni  caso,  salva   la
dimostrata impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei  servizi
strumentali, attraverso la costituzione di  uffici  comuni  e  previa
l'eventuale collocazione delle sedi in  edifici  comuni  o  contigui;
riordino, accorpamento o soppressione degli  uffici  e  organismi  al
fine di eliminare  duplicazioni  o  sovrapposizioni  di  strutture  o
funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla  ricognizione  di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114,  e  completare  l'attuazione  dell'articolo  20   dello   stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo  principi  di  semplificazione,
efficienza,  contenimento  della  spesa  e  riduzione  degli  organi;
razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia  delle  funzioni  di
polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio
al fine di evitare sovrapposizioni di competenze  e  di  favorire  la
gestione associata dei servizi strumentali;  istituzione  del  numero
unico europeo 112 su  tutto  il  territorio  nazionale  con  centrali
operative da realizzare in ambito  regionale,  secondo  le  modalita'
definite con i protocolli d'intesa adottati  ai  sensi  dell'articolo
75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo  1º  agosto
2003,  n.  259;  riordino  delle  funzioni  di  polizia   di   tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo  della
sicurezza e dei controlli  nel  settore  agroalimentare,  conseguente
alla riorganizzazione del Corpo forestale dello  Stato  ed  eventuale
assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte  salve  le
competenze del medesimo Corpo forestale in materia  di  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi e di spegnimento con  mezzi  aerei  degli
stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli  attuali  livelli
di  presidio  dell'ambiente,  del  territorio  e  del  mare  e  della
sicurezza agroalimentare e  la  salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, delle specialita' e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite  e  il  transito  del  relativo   personale;   conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze  di  polizia
di cui all'articolo 16  della  legge  1º  aprile  1981,  n.  121,  in
aderenza  al  nuovo  assetto  funzionale   e   organizzativo,   anche
attraverso:  1)  la  revisione  della  disciplina   in   materia   di
reclutamento, di stato  giuridico  e  di  progressione  in  carriera,
tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica  della
semplificazione  delle  relative  procedure,  prevedendo  l'eventuale
unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,  gradi  e
qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni  organiche,
comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in  ragione
delle esigenze di funzionalita' e della  consistenza  effettiva  alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  ferme  restando  le
facolta'  assunzionali   previste   alla   medesima   data,   nonche'
assicurando il mantenimento  della  sostanziale  equiordinazione  del
personale  delle  Forze  di  polizia  e  dei   connessi   trattamenti
economici,  anche   in   relazione   alle   occorrenti   disposizioni
transitorie,  fermi  restando   le   peculiarita'   ordinamentali   e
funzionali del personale di ciascuna  Forza  di  polizia,  nonche'  i
contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4  novembre
2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri  di  delega  della  presente
legge, in quanto compatibili; 2) in caso di  assorbimento  del  Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica  di  razionalizzazione  dei
costi, il transito del personale nella  relativa  Forza  di  polizia,
nonche' la facolta' di transito, in un contingente  limitato,  previa
determinazione  delle  relative  modalita',  nelle  altre  Forze   di
polizia, in conseguente corrispondenza  delle  funzioni  alle  stesse
attribuite e gia' svolte dal  medesimo  personale,  con  l'assunzione
della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle  relative
dotazioni organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad
personam riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici,  a
qualsiasi titolo conseguiti,  della  differenza,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, fra il trattamento economico  percepito  e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica
di  assegnazione;  3)  l'utilizzo,  previa  verifica  da  parte   del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di una quota  parte  dei  risparmi  di
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento,  derivanti
alle Forze di polizia dall'attuazione della presente  lettera,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge,
tenuto anche conto di quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4)  previsione
che il personale tecnico  del  Corpo  forestale  dello  Stato  svolga
altresi' le funzioni di ispettore fitosanitario di  cui  all'articolo
34 del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  214,  e  successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia  provinciale,  in  linea
con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui  alla  legge  7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze
di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle  funzioni  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  mediante  modifiche  al  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione  alle  funzioni  e  ai
compiti del personale permanente e volontario del  medesimo  Corpo  e
conseguente revisione del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e  delle  qualifiche
esistenti  ed  eventuale  istituzione  di  nuovi  appositi  ruoli   e
qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni
organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  di  una  quota  parte  dei  risparmi  di  spesa  di  natura
permanente, non  superiore  al  50  per  cento,  derivanti  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; 
    b) con riferimento alle forze operanti in  mare,  fermi  restando
l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni  e
dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia,  eliminazione
delle duplicazioni organizzative, logistiche  e  funzionali,  nonche'
ottimizzazione  di  mezzi  e  infrastrutture,  anche  mediante  forme
obbligatorie   di   gestione   associata,   con   rafforzamento   del
coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare,
nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione; 
    c) con riferimento alla sola amministrazione centrale,  applicare
i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n.  59,  e  successive  modificazioni,  nonche',
all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione  e  di
adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23  agosto  1988,
n. 400, definire: 
      1)  le  competenze  regolamentari   e   quelle   amministrative
funzionali  al  mantenimento  dell'unita'   dell'indirizzo   e   alla
promozione dell'attivita' dei Ministri da parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
      2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri
in materia di analisi,  definizione  e  valutazione  delle  politiche
pubbliche; 
      3) i procedimenti di designazione o di  nomina  di  competenza,
diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri,  in  modo  da
garantire  che  le   scelte,   quand'anche   da   formalizzarsi   con
provvedimenti  di  singoli  Ministri,  siano  oggetto  di  esame   in
Consiglio dei ministri; 
      4) la disciplina degli uffici  di  diretta  collaborazione  dei
Ministri, dei vice  ministri  e  dei  sottosegretari  di  Stato,  con
determinazione da parte del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in  relazione
alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi  Ministeri,  anche
al fine di garantire  un'adeguata  qualificazione  professionale  del
relativo  personale,   con   eventuale   riduzione   del   numero   e
pubblicazione  dei  dati  nei  siti  istituzionali   delle   relative
amministrazioni; 
      5)  le  competenze  in  materia  di  vigilanza  sulle   agenzie
governative nazionali, al fine di  assicurare  l'effettivo  esercizio
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nel
rispetto del  principio  di  separazione  tra  indirizzo  politico  e
gestione; 
      6) razionalizzazione con eventuale  soppressione  degli  uffici
ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie  delle
autorita'  indipendenti  e  viceversa;  individuazione   di   criteri
omogenei  per  la  determinazione  del  trattamento   economico   dei
componenti e del personale delle autorita' indipendenti, in  modo  da
evitare maggiori oneri per la finanza pubblica,  salvaguardandone  la
relativa professionalita';  individuazione  di  criteri  omogenei  di
finanziamento delle medesime  autorita',  tali  da  evitare  maggiori
oneri per la finanza pubblica, mediante la  partecipazione,  ove  non
attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di
riferimento, o comunque regolate o vigilate; 
      7) introduzione  di  maggiore  flessibilita'  nella  disciplina
relativa all'organizzazione  dei  Ministeri,  da  realizzare  con  la
semplificazione dei  procedimenti  di  adozione  dei  regolamenti  di
organizzazione,  anche  modificando  la  competenza   ad   adottarli;
introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, per consentire il  passaggio  dal  modello  dei  dipartimenti  a
quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze
di coordinamento; definizione  dei  predetti  interventi  assicurando
comunque la compatibilita' finanziaria degli stessi, anche attraverso
l'espressa previsione della partecipazione ai  relativi  procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 
    d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia  di
autoveicoli: riorganizzazione, ai  fini  della  riduzione  dei  costi
connessi alla gestione dei  dati  relativi  alla  proprieta'  e  alla
circolazione dei  veicoli  e  della  realizzazione  di  significativi
risparmi  per  l'utenza,   anche   mediante   trasferimento,   previa
valutazione della sostenibilita' organizzativa  ed  economica,  delle
funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  conseguente
introduzione di un'unica modalita' di  archiviazione  finalizzata  al
rilascio di un documento unico contenente i dati di proprieta'  e  di
circolazione di autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi,  da  perseguire
anche  attraverso  l'eventuale  istituzione  di  un'agenzia  o  altra
struttura   sottoposta   alla   vigilanza   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 
    e)  con  riferimento  alle  Prefetture-Uffici  territoriali   del
Governo:  a  completamento  del  processo  di  riorganizzazione,   in
combinato disposto con  i  criteri  stabiliti  dall'articolo  10  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia  con  le  previsioni
contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,  razionalizzazione  della
rete organizzativa e revisione  delle  competenze  e  delle  funzioni
attraverso la riduzione del  numero,  tenendo  conto  delle  esigenze
connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in  base  a
criteri  inerenti  all'estensione  territoriale,   alla   popolazione
residente, all'eventuale presenza della  citta'  metropolitana,  alle
caratteristiche del territorio, alla criminalita', agli  insediamenti
produttivi,  alle  dinamiche  socio-economiche,  al  fenomeno   delle
immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree  confinarie
con  flussi  migratori;   trasformazione   della   Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello  Stato,  quale
punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato  e
cittadini;   attribuzione   al   prefetto    della    responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai  cittadini,  nonche'  di  funzioni  di
direzione e coordinamento dei dirigenti degli  uffici  facenti  parte
dell'Ufficio  territoriale  dello  Stato,  eventualmente   prevedendo
l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma  restando  la
separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo,  e
di rappresentanza dell'amministrazione statale,  anche  ai  fini  del
riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di  cui
all'articolo 2; coordinamento  e  armonizzazione  delle  disposizioni
riguardanti l'Ufficio  territoriale  dello  Stato,  con  eliminazione
delle sovrapposizioni e  introduzione  delle  modifiche  a  tal  fine
necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti
gli uffici  periferici  delle  amministrazioni  civili  dello  Stato;
definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della
sede unica  dell'Ufficio  territoriale  dello  Stato;  individuazione
delle  competenze  in  materia  di  ordine   e   sicurezza   pubblica
nell'ambito dell'Ufficio territoriale  dello  Stato,  fermo  restando
quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981,  n.  121;  individuazione
della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze
esercitate; 
    f) con riferimento a enti  pubblici  non  economici  nazionali  e
soggetti privati che svolgono attivita' omogenee:  semplificazione  e
coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con  il
mantenimento   della   sua   specificita';    riconoscimento    delle
peculiarita'  dello  sport  per  persone  affette  da  disabilita'  e
scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato
italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo
di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la  finanza  pubblica,
nella previsione che esso utilizzi parte  delle  risorse  finanziarie
attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si  avvalga  per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese  le  risorse  umane,  di
CONI Servizi spa,  attraverso  un  apposito  contratto  di  servizio;
previsione  che  il  personale  attualmente  in  servizio  presso  il
Comitato  italiano  paralimpico  transiti  in   CONI   Servizi   spa;
riorganizzazione,   razionalizzazione   e    semplificazione    della
disciplina concernente le autorita' portuali di  cui  alla  legge  28
gennaio  1994,  n.  84,  con  particolare  riferimento   al   numero,
all'individuazione di autorita' di sistema  nonche'  alla  governance
tenendo conto del ruolo delle regioni e  degli  enti  locali  e  alla
semplificazione   e   unificazione   delle   procedure   doganali   e
amministrative in materia di porti. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la
ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un  anno
dall'adozione  dei  provvedimenti   di   riordino,   accorpamento   o
soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le
competenze  attribuite  alle  amministrazioni  pubbliche,  statali  e
locali, inclusi gli uffici e gli organismi  oggetto  di  riordino  in
conformita' al predetto comma 1, al fine di semplificare  l'esercizio
delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza,
non  duplicazione  ed  economicita',  e  di  coordinare   e   rendere
efficiente il  rapporto  tra  amministrazione  dello  Stato  ed  enti
locali. 
  3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al  comma
1, lettera a), e' autorizzata la spesa di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di
euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
decreto legislativo e'  successivamente  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per  materia  e  per  i  profili  finanziari  e   della   Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano  nel  termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere  cade  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine  previsto  al  comma  1  o  successivamente,  la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  nuovamente
i  testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
  7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte  le  attribuzioni
spettanti ai rispettivi  Corpi  forestali  regionali  e  provinciali,
anche con riferimento  alle  funzioni  di  pubblica  sicurezza  e  di
polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve
le diverse determinazioni organizzative, da  assumere  con  norme  di
attuazione degli  statuti  speciali,  che  comunque  garantiscano  il
coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia  di  tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' la  sicurezza  e  i
controlli nel  settore  agroalimentare.  Restano  altresi'  ferme  le
funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni  e  province
autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformita' a  quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di
attuazione.