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DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n. 66

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126 (in G.U. 15/05/2004, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-6-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere effettiva l'operatività della norma introdotta nell'ordinamento dal citato articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, allo scopo di consentire il ripristino o la continuazione del rapporto di impiego per il personale della pubblica amministrazione colpito da procedimento penale conclusosi con il proscioglimento, anche in dipendenza dell'avvenuta scadenza del termine previsto per l'emanazione del regolamento attuativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "sentenza definitiva di proscioglimento" sono inserite le seguenti: "perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge";
b) le parole: "oltre i limiti di età previsti dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe";
c) dopo le parole: "sospensione ingiustamente subita" sono inserite le seguenti: "e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,";
d) le parole: "secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso,o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.".
((2))
2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:
"57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.".
3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004. Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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AGGIORNAMENTO (2)
L'errata-corrige in G.U. 22/06/2004, n. 144 ha disposto che " all'articolo 1, comma 1, lettera e), dove è scritto: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso, ..."", leggasi: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso, ..."."
La suddetta modifica entra in vigore il 22/06/2004.