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LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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  • FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO

    Capo I
    PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • GESTIONE DI UTILIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI
    VALUTA TESORO
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7

  • SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINAZIONE DELLE SPESE
    ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA PRESENTAZIONE
    DEI RENDICONTI.
  • 8
  • NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 5



Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonché, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.
((A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri))
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La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.