LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
  • Articoli
  • FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO

    Capo I
    PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • GESTIONE DI UTILIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI
    VALUTA TESORO
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7

  • SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINAZIONE DELLE SPESE
    ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA PRESENTAZIONE
    DEI RENDICONTI.
  • 8
  • NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  Presso sedi all'estero, da individuarsi con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
costituiti conti correnti valuta Tesoro. 
  A detti conti affluiscono le entrate consolari,  le  eccedenze  sui
finanziamenti di cui all'articolo  2,  nonche',  su  indicazione  del
Ministero  del  tesoro,  altre   entrate   dello   Stato   realizzate
all'estero. 
  Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso
locali istituti bancari di fiducia. 
  Le ricevute dei versamenti ai conti correnti  valuta  Tesoro  delle
entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione  che
hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi
a discarico delle rispettive contabilita'. 
  I conti correnti valuta Tesoro  sono  gestiti  sotto  la  vigilanza
della Direzione generale del tesoro - portafoglio  dello  Stato,  cui
vengono presentate situazioni  trimestrali,  corredate  dall'estratto
conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli  affari  esteri
ed alla coesistente ragioneria centrale. 
  ((A seguito di motivata richiesta formulata dalle  sedi  all'estero
ed in attesa dell'accreditamento dei  finanziamenti  ministeriali  di
cui all'articolo 2, la competente direzione  generale  del  Ministero
degli  affari  esteri  puo'  autorizzare,  previa  comunicazione   al
competente Dipartimento del  tesoro  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli affari esteri, le  rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici
consolari a prelevare somme  dai  rispettivi  conti  correnti  valuta
Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse. 
  Ad operazione effettuata viene disposto il  versamento  all'entrata
del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure
previste dall'articolo 6 della  presente  legge  e  dai  decreti  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  6  agosto  2003,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26  agosto  2003,  di  attuazione
degli articoli 3, 6 e  7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n.  482.  Dell'avvenuto
versamento  viene  data  comunicazione,  a  cura   della   competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e  all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri)). 
  La  Direzione  generale  del  tesoro  -  portafoglio  dello  Stato,
compatibilmente con le disposizioni valutarie  locali,  autorizza  il
trasferimento in Italia delle disponibilita' in valuta esistenti  sui
conti correnti valuta Tesoro per il successivo  versamento  del  loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.