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LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2024)
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vigente al 11/12/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2024
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza
1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale.
Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata.
2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì fissare un tasto di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.
4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni, entro il 30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 280 del 1996.
5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.
6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale intramuraria.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.
11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo.
12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.
13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes- sive modificazioni, si tiene conto dei principi stabiliti dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.
15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.
16. I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
17. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.
19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali.
L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.
20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.
21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall'unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione".
22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto- obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".
23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento.
24. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicità.
25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.
26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentita l'ANCI, quali tipologie di risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.
27. L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.
28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri . Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2007, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.
29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei sistemi informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonché della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità.
Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.
30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi.
L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe
a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere riportati in caratteri "Braille", in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1 gennaio 1998.
32. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.
33. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite , antipertosse e antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra l o Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.(29)
35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
36. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonché la copertura degli oneri di cui al comma 42. (1)
37. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39.
38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.
39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.
40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi
a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 , al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 300.000, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento. Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000. (61) (63)(82)
((96))
40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci:
a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale;
b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto;
c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale;
d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. In caso di mancato accordo, il medicinale è collocato nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
42. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 1998, N. 124.
43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, può essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari all'espletamento delle relative attività.
44. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con sanzioni disciplinari, le irregolarità formali commesse nella compilazione delle ricette.
45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente.
46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente per quest'ultimo al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi professionali, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali della Marina in misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al personale già in servizio, ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni, nonché per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica purché approvati dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unitacomplessive di personale da adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unità complessive.
Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995.
47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998.
48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi, accertati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.
49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 45, con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di mobilità e, nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso nuove assunzioni di personale.
Fino al 31 dicembre 1999, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilità di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
51. In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della navigazione può assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del servizio della navigazione della Direzione generale dell'aviazione civile, e al Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.
52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie.
54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali in relazione al numero degli iscritti e per l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri per il bilancio dello Stato.
55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 14 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. (12)
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Un quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, semprechè le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità.
66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.
67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure dell'indennità di missione e di trasferimento, delle indennità sostitutive dell'indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996.
68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni più favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza nella località di missione strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione.
69. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato, sono ridotti nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.
71. In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
72. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81.
73. Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.
74. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351
75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili. È abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate.
78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie. (77)
79. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.
80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.
81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.
82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.
83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), è soppressa la parola:
"cavalli".
84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il Ministro delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.
87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo è ripartito, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.
89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della medesima legge.
90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.
91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.
92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.
94. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
95. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.
96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.
97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973;
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.
98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non può comunque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.
99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonché per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.
100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
101. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
102. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.
104. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
105. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
106. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
107. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
108. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
109. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
110. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
111. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999, N. 110, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25)
112. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999, N. 110, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25)
113. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999, N. 110, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25)
114. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999, N. 110, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25)
115. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
116. A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.
117. Al personale di cui al comma 116 è corrisposta l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
118. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. È abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.
120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
121. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461.
122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.
124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, o svolge altra forma di collaborazione autorizzata nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.
125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
127. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.
128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.
130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.
131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.
132. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente: "La retribuzione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 157".
Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali. (12)
133. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103.
134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purché in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purché abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni. (12) (27) (39)
135. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari requisiti ai sensi della normativa vigente, nonché una anzianità in ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione presso altra sede all'estero.
136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è diminuito a 78 unità.
Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali è elevato a 37 unità, ferme restando le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
137. Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti diretti a:
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) garantire in materia contrattuale la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento, operando opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio del controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da imprevedibilità ed urgenza, prevedendo a tal fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nonché l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
138. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997;
b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;
d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione europea. (12)
139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.
140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138:
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;
b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi Paesi di accreditamento;
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio.
141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.
142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni.
143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1. (4)
144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima.
145. Per le finalità di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49.
146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo".
147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.
148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria.
149. La regione Trentino-Alto Adige è delegata a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto è rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato.
150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotto di un importo pari al 6 per cento dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna
a) della tabella C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entità complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998, la quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalità di attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle riduzioni di cui al comma 150.
152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per le modalità si provvederà d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
153. La misura massima dell'addizionale regionale all' accisa sul gas naturale e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.
154. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (92)
155. A decorrere dal 1 gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a versare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilità liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente tali disponibilità. A valere sulle suddette disponibilità sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui.
Per i comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'inserimento nella predetta tabella A è differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento delle disponibilità liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.
156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.
157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge, gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari consecutivi, della gestione riequilibrata.
158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
159. All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".
160. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione può essere iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.
161. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:
a) per il 1998 il 6 per cento del valore;
b) per il 1999 il 12 per cento del valore;
c) per il 2000 il 18 per cento del valore;
d) per il 2001 il 24 per cento del valore".
162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.
163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.
164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d). (12)
165. Agli enti locali è assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della fiscalità locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.
167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima.
168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunità montane, sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.
169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996, n. 492.
171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550.
172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 415, 23 ottobre 1996, n. 549.
173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari. (1)
173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. (1)
173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni. (1)
173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. (1)
174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
175. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilità ad essi per i comuni che ne sono sprovvisti;
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni di degrado socio-economico degli enti;
c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente;
d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarità degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione, altresì, alla rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica;
e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato, incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri;
f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;
g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;
h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.
177. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalità ivi indicate. (12)
178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606.
181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali. (21)
182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta eslcusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento.
183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
184. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.
185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
186. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.
188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120. (28)
190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.
191. L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.
192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalità di cui al comma 186 del presente articolo, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività.
193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione".
194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.
196. A decorrere dal primo gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.
198. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, è consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corrispettività.
199. I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriore al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso fra il 1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
200. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196.
201. La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.
203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
205. Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche. (63)
210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".
211. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore".
212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212, lettera c), risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b), è fissata al 31 gennaio 1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi.
215. Il versamento di cui ai commi precedenti è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.
216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.
217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. (12)
218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonché degli interessi legali.
220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
222. Allorchè si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
224. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, comma 4 è soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno presituazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria".
225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.
226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
227. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali con- secutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge.
228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
229. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 227 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento.
230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.
232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
233. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.
234. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.
235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:
"3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 novembre 1994".
236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:
"1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180 miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2001".
237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l'età di settantatre anni alle relative date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati alla riliquidazione.
238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.
239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è fissata nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al "Fondo di previdenza e credito" di cui all'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242.
244. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito" sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.
245. È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.
246. Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242.
247. Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996.
248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, annualmente, a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS.
249. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247.
250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.
252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.
253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.
254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.
255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 è fissato al dodicesimo mese dalla nascita.
256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di presentare un certificato medico.
257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.
258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
259. Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari".
260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo.
264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1 novembre 1996.
Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1 gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.
265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.
266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
267. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto il seguente comma:
"All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato".

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 2) che "La quota spettante alle regioni a statuto ordinario è destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato a lire 9.960 miliardi";
- (con l'art. 10, comma 4-bis) che le modifiche dei commi 173, 173-bis, 173-ter e 173-quater hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (4)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 febbraio 2000 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000, n. 9), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, (che ha disposto la modifica dell'ultimo periodo del comma 143 del presente articolo) "nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 29 luglio 1997, n. 331 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva, indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il trattamento di pensione di anzianità e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale".
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto:
- (con l'art. 39, comma 25) che "I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- (con l'art. 42, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998";
- (con l'art. 42, comma 4) che "Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997";
- (con l'art. 42, comma 6) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione: "Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto" deve essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996";
- (con l'art. 49, comma 1) che "Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- (con l'art. 49, comma 5) che "Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999";
- (con l'art. 59, comma 22) che la modifica di cui al comma 217, lettera b) del presente articolo decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (21)

La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996".
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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1999, n. 186, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-quater) che "Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale già trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilità di transito nei volontari in ferma breve".
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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "È prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998".
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AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 416 (in G.U. 1a s.s. 10/11/1999, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, con effetto sui trattamenti liquidati dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, prevede, quanto alla quota liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei ratei della pensione di anzianità e dei trattamenti anticipati di anzianità, maturati in detto periodo, con redditi da lavoro autonomo".
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AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto;
- (con l'art. 28, comma 8) che "le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue";
- (con l'art. 28, comma 11) che "Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001".
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AGGIORNAMENTO (39)

La L. 21 dicembre 2001, n. 442 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che che "È prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la scadenza per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, della quota residua del contingente per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999";
- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente all'inquadramento del solo personale a contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3".
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AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che, al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale, "per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento".
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AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto:
- (con l'art. 11, comma 6) che "le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A, di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante";
- (con l'art. 12, comma 11) che "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335".
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AGGIORNAMENTO (77)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 333) che "Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza".
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AGGIORNAMENTO (82)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 18-bis, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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AGGIORNAMENTO (92)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 628) che "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte".
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AGGIORNAMENTO (96)

La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 228, lettera a)) che "Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto, a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti:
a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia, definito ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".