LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 25-11-1973
                              Art. 19.

  Le  autorizzazioni  ad  effettuare prestazioni straordinarie per il
personale  indicato  nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585,
nell'art.  8,  comma  terzo,  della  legge  12  agosto 1962, n. 1289,
nell'art.  19,  comma  quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e
nell'art.  1  della  legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad un
massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.
  Il  limite  massimo individuale di prestazioni straordinarie che il
personale  della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e
quello  di  cui  all'art.  26  della  legge  4 febbraio 1958, n. 87 e
successive   proroghe,   possono  essere  autorizzati  ad  effettuare
mensilmente e' fissato in 80 ore complessive.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del   Ministro   competente,   di   concerto   con   i  Ministri  per
l'organizzazione  della  pubblica  amministrazione  e  per il tesoro,
sentito il Consiglio dei Ministri, sono determinati gli uffici aventi
funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro e come tali
tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di
servizio   eccedente  quello  d'obbligo  ed  esteso  anche  alle  ore
pomeridiane,  nonche'  il  contingente del personale dipendente dello
Stato  ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle
esigenze   funzionali   degli   uffici   stessi,  e'  tenuto  a  tali
straordinarie  prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in
deroga  alle  norme  vigenti,  possono essere attribuiti compensi per
lavoro  straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al
decreto   legislativo   27   giugno   1946,   n.   19,  e  successive
modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiori
a  80.  Per  il  personale  di  cui  all'art.  1,  secondo comma, del
decreto-legge  10  luglio  1924, n. 1100, e successive modificazioni,
ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore
di  lavoro  straordinario  puo'  essere  maggiorato  con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri in relazione alle effettive
prestazioni di servizio.
  Per  il  periodo  dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore
della   presente   legge  i  compensi  eventualmente  corrisposti  in
eccedenza  ai  limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della
corresponsione  dell'assegno  perequativo  pensionabile dovuto per lo
stesso periodo.