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LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  25-11-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato è corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennità di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita tabella.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle università, i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti sperimentali talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonché i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.
L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.