LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2008)
Testo in vigore dal: 11-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
                 Applicazione dei benefici di guerra 
  1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi  civili
di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra  si  applicano
anche a favore degli invalidi civili ((e dei caduti))a causa di  atti
di terrorismo consumati in Italia e delle loro  famiglie,  in  quanto
compatibili con la presente legge. 
  2. ((Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa  di  atti
di terrorismo, nonche' di vittima della criminalita' organizzata sono
certificate)) dal prefetto del luogo di residenza, secondo  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.