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LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2008)
Testo in vigore dal:  11-12-1998
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Art. 9

Applicazione dei benefici di guerra
1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili
((e dei caduti))
a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.
2.
((Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate))
dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.