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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  15-1-2000
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Art. 40


Chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente a sé o ad altri la liquidazione di pensioni non spettanti, ovvero in misura maggiore di quella spettante,
((è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.))

Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro, qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dal comitato esecutivo dell'Istituto in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti.
La deliberazione del comitato è comunicata al trasgressore con la fissazione del termine per l'adempimento.
Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
I proventi delle sanzioni stabilite con il secondo e quarto comma del presente articolo sono devoluti al Fondo sociale.