DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal: 15-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 40.

  Chiunque  compia  atti diretti a procurare artificiosamente a se' o
ad  altri la liquidazione di pensioni non spettanti, ovvero in misura
maggiore  di  quella  spettante,  ((e'  punito,  salvo  che  il fatto
costituisca  reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.))
  Il  datore  di  lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le
trattenute  di  cui  ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei
lavoratori che hanno dichiarato la loro, qualita' di pensionati o non
effettui   il   versamento  delle  trattenute  medesime  all'Istituto
nazionale  della previdenza sociale, deve versare una somma che sara'
determinata  dal  comitato  esecutivo  dell'Istituto  in  misura  non
superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti
predetti.
  La  deliberazione del comitato e' comunicata al trasgressore con la
fissazione del termine per l'adempimento.
  Il  lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la
sua  qualita'  di  pensionato  e'  tenuto a versare una somma pari al
doppio  dell'importo  delle trattenute non effettuate a causa di tale
omissione.  Detta somma sara' prelevata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
  I  proventi  delle sanzioni stabilite con il secondo e quarto comma
del presente articolo sono devoluti al Fondo sociale.