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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal: 25-6-1981
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  4, 5, 6 e 8 della legge 18 marzo 1968 n. 238,
concernente  nuovi  termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui
all'art.  39  della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative
della medesima;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio
e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dal   1   maggio  1968,  le  pensioni  ordinarie  e
supplementari  a  carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti,  aventi  decorrenza  anteriore  al  1  maggio  1968, sono
aumentate nella misura di lire 2.400 mensili.((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 29 aprile-19 giugno 1981, n.
101   (in   G.U.   1a   s.s   24/06/1981   n.   172)   ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  del d.P.R. 27 aprile
1968,  n.  488  (Aumento  e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui,
prevedendo  per  le  pensioni supplementari l'aumento nella misura di
lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al
1  maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il
sistema  contributivo,  aventi  decorrenza  posteriore  al  30 aprile
1968".