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LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1994)
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Testo in vigore dal:  15-8-1965

Art. 39


Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese a:
a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile al fine di:
1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;
2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti
3) abolirne la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;
4) attuarne una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;
5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;
b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:
1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:
sistemi diversi da quello delle tessere con marche;
i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;
il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;
c) stabilire aliquote percentuali di maggiorazione delle pensioni liquidate agli assicurati i quali possano far valere anzianità di contribuzione superiore a 25 anni;
d) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;
e) stabilire che le maggiorazioni delle pensioni per carichi familiari non sono compatibili con gli assegni familiari;
f) rivedere le norme relative all'accreditamento del contributi ed ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previa modifica della misura dei contributi base ed integrativi a carico dei rispettivi settori produttivi, in relazione alla corrispondenti norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed f superstiti dei lavoratori dipendenti degli altri settori;
g) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi, in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;
h) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, al fine di renderle più rispondenti alla natura del rapporto di lavoro che vincola i lavoratori stessi, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare - ferma restando la partecipazione dell'Enpals al fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della presente legge - saranno previste norme:
1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;
2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;
3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianità privilegiata; di invalidità generica e specifica e per i superstiti;
4) per il coordinamento dell'attività dell'Enpals con quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
5) migliorare gradualmente l'attuale rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione e attuare il conseguente equilibrio contributivo, in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione una pensione collegata all'80 per cento della retribuzione media dell'ultimo triennio.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT MORO - DELLE FAVE - REALE - PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE