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LEGGE 18 marzo 1968, n. 238

Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1969)
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Testo in vigore dal:  25-12-1969
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Art. 5


Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che, con decorrenza 1 maggio 1968:
a) le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, nonché quelle a carico delle forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale non sono cumulabili, per gli importi eccedenti lire 15.600 mensili, con la retribuzione;
((2))

b) le pensioni di anzianità di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 nonché quelle di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, non sono cumulabili con la retribuzione;
((2))

c) le pensioni di invalidità, qualunque sia la loro decorrenza, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS, fatta eccezione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono ridotte di una quota pari ad un terzo del loro ammontare, quando i titolari delle pensioni medesime prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Per le pensioni di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate anteriormente al 1 maggio 1968 è, comunque, fatto salvo dalla riduzione l'importo mensile di lire 15.600, a meno che la pensione sia di misura inferiore a tale somma nel qual caso si conserva per intero;
d) le norme sulla non cumulabilità e la riduzione della pensione di cui alle precedenti lettere a), b), c) non si applicano ai titolari di pensione i quali svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli subordinati comunque denominati;
e) le maggiorazioni per carichi di famiglia delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS non sono cumulabili con gli assegni familiari e con le altre equivalenti integrazioni della retribuzione e, in caso di trattamenti plurimi di pensione, non possono percepirsi che una sola volta per ciascun familiare;
f) i proventi derivanti dalle trattenute sulla retribuzione percepita dai pensionati che prestano attività lavorativa alle dipendenze di terzi e in applicazione delle precedenti lettere a), b) e c), sono devoluti al fondo sociale, al fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni interessate in proporzione alle quote di pensione rispettivamente erogate.
I proventi derivanti dalle trattenute, in applicazione della precedente lettera e), sono devoluti al fondo sociale;
g) la contribuzione volontaria non può essere autorizzata per classi di contribuzione superiori a quella corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nelle ultime 156 settimane di attività lavorativa e l'eventuale mutamento della classe può essere effettuato operando la scelta esclusivamente fra le classi di contribuzione comprese nel gruppo inferiore rispetto a quello in atto; non si applica ai contributi volontari la riduzione prevista dall'articolo 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
h) sono abrogati gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonché le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-22 dicembre 1969, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1969, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, lett. a e b, e dell'art. 20, lett. a e b, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, nonché l'illegittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 dello stesso decreto nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia".