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LEGGE 18 marzo 1968, n. 238

Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1969)
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Testo in vigore dal:  28-3-1968

Art. 6


Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che:
a) a decorrere dal 1 maggio 1968: gli importi mensili delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti superiori ai trattamenti minimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentati nella misura di lire 2.400; le misure dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, rispettivamente, a lire 18.000 ed a lire 21.900 mensili; le pensioni liquidate e da liquidare a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i trattamenti minimi, sono aumentati nella misura di lire 1.200 mensili; gli importi mensili dei trattamenti minimi stabiliti per le persone indicate all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono elevati rispettivamente da lire 12.000 e 15.000 a 18.000 e i maggiori oneri sono a carico del fondo per adeguamento delle pensioni;
b) le pensioni da liquidare con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, fatti salvi i trattamenti minimi di cui alla precedente lettera a), sono rapportate alla retribuzione contributiva media annua pensionabile desumibile dalle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione, in modo da garantire, con 40 anni di contribuzione effettiva e figurativa un importo annuo, pari al 65 per cento della retribuzione pensionabile medesima comprensiva della 13° mensilità, e percentuali proporzionalmente inferiori per le anzianità minori di 40 anni. Alle pensioni indicate nella presente lettera non si applica la disciplina sul differimento della liquidazione di cui all'articolo 12-sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato con l'articolo 20 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Fino al 1970 le posizioni assicurative costituite anche con contributi volontari danno luogo ad una pensione calcolata con le norme di cui alla presente lettera, limitatamente ai contributi obbligatori versati in costanza di lavoro e figurativi; la pensione così calcolata è integrata da una somma annuaria 18-72 volte i contributi-base versati in regime di prosecuzione volontaria. Ai fini della applicazione della presente lettera i periodi di contribuzione riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, sono equiparati ai periodi di contribuzione volontaria.
Fino al 31 dicembre 1970 i lavoratori assicurati possono ottenere, a domanda, che la pensione sia calcolata secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;
c) nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1970 la retribuzione settimanale non può essere presa in considerazione per gli importi eccedenti quello medio risultante dalle ultime 52 settimane coperte da contribuzione in costanza di prestazione di lavoro precedenti il 1 maggio 1968, aumentato, rispettivamente, fino ad un massimo del 7, 14, 21 per cento a seconda che la retribuzione predetta sia desunta da settimane comprese negli anni 1968, 1969 o 1970;
d) le pensioni di vecchiaia e quelle di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e, nel caso in cui le condizioni per il diritto alla pensione si siano verificate successivamente a tale data, ma prima della definizione della domanda, le pensioni anzidette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale le condizioni medesime si sono verificate;
e) i contributi versati dopo la decorrenza della pensione danno luogo, a domanda, e con periodicità non inferiore a due anni, ad un supplemento nella misura pari a 18,72 volte i contributi base versati;
f) a decorrere dal 1 maggio 1968 le impiegate ed i loro superstiti titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono ottenere, a domanda, che ai rispettivi trattamenti siano applicate le norme di cui agli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
g) con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1968, sarà semplificato il sistema delle denunzie delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione istituendo, altresì, un modulo di denuncia unica per la percezione contributiva delle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
h) è sospeso l'accantonamento a riserva di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per il periodo 1 gennaio 1968-31 dicembre 1970;
i) i limiti di reddito di cui all'articolo 28 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aumentati del 10 per cento, a decorrere dal 1 maggio 1968;
i) gli aumenti delle pensioni di cui alla precedente lettera a) del presente articolo non sono computabili agli effetti dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.