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LEGGE 18 marzo 1968, n. 238

Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1969)
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Testo in vigore dal:  28-3-1968

Art. 4


Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che per il periodo 1 agosto 1968-31 dicembre 1970:
a) i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni dai lavoratori e dai datori di lavoro sono aumentati nella misura dell'1,65 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui i due terzi a carico dei datori di lavoro ed un terzo a carico dei lavoratori;
b) sono prorogati i massimali retributivi di cui al decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, convertito nella legge 17 febbraio 1968, n. 56, nonché il termine di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 434, per il versamento degli accantonamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5. Entro il periodo di proroga, si provvederà, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, a stabilire il futuro riproporzionamento delle aliquote contributive in funzione della modifica dei massimali predetti;
c) il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a norma dell'articolo 31, comma 3°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevato al 10 per cento delle retribuzioni imponibili;
d) i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo e nelle misure stabilite dalla tabella B allegata alla stessa legge, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate; la misura dei contributi integrativi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie è stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopraindicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori; non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, il secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
e) fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nella precedente lettera le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi di cui alla lettera medesima sono stabilite nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, lire 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, lire 2.670.