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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 108

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/4/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1991, n. 169 (in G.U. 04/06/1991, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1994)
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Testo in vigore dal:  5-6-1991
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Art. 2

Proroga del trattamento di integrazione salariale
1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque,
((fino al 30 settembre 1991))
. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1' gennaio 1990. Sono altresì prorogati al
((30 settembre 1991))
i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 387 miliardi per l'anno 1991 è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1' gennaio 1989 al
((30 settembre 1991))
.
4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, in lire 53 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 33 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.
7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto,
((fino al 30 settembre 1991))
, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5,5 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.
10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1' marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle centosessanta unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1' giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi ventiquattro.
12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1' marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.
14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.
All'articolo 2, comma secondo, della legge 9 marzo 1971, n. 98, le parole: "due rappresentanti del personale interessato" sono sostituite dalle seguenti: "tre rappresentanti del personale interessato".