DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 108

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/4/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1991, n. 169 (in G.U. 04/06/1991, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1994)
Testo in vigore dal: 5-6-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
          Proroga del trattamento di integrazione salariale 
  1. A favore dei lavoratori  dipendenti  dalle  societa'  costituite
dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge
28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del  decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 1982,  n.  63,  dell'articolo  1,  secondo  comma,  del
decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma,
della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma  2,  del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge   4   settembre   1987,   n.   366,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n.  452,  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale e' prorogato fino  alla  data
di entrata in vigore della legge di riforma  della  disciplina  della
Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e  della  mobilita'
e, comunque, ((fino al  30  settembre  1991)).  Sono  prorogati  alla
predetta data i trattamenti concessi nei confronti  delle  aziende  e
per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del  decreto-legge  10
giugno 1977, n. 291, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i
lavoratori  in  forza  alla  data  di  decorrenza   dell'accertamento
iniziale della  relativa  crisi  occupazionale  da  parte  del  CIPI,
dipendenti dalle  stesse  imprese  e  addetti  alle  medesime  opere,
sospesi dal lavoro successivamente al 1' gennaio 1990. Sono  altresi'
prorogati al ((30 settembre 1991)) i trattamenti  concessi  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. 
  2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in  lire
652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno  1990
ed in lire 387 miliardi per l'anno  1991  e'  posto  a  carico  della
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  con
parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui  all'articolo  8,
comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione  e
della  mobilita',  nelle  aree  ricomprese  nei  territori   di   cui
all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale,  accerta  la  sussistenza  di  uno
stato  di  grave  crisi  dell'occupazione  conseguente   all'avvenuto
completamento di impianti industriali, di opere pubbliche  di  grandi
dimensioni e di lavori relativi a programmi  comunque  finanziati  in
tutto o in parte con fondi dello  Stato,  delle  regioni  o  di  enti
pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano  stati  impegnati
in tali aree e nelle predette attivita' con un rapporto di lavoro non
inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad
un avanzamento dei  lavori  edili  superiore  al  70  per  cento,  il
trattamento speciale di disoccupazione di cui  alla  legge  6  agosto
1975, n. 427, e' corrisposto dal 1' gennaio 1989  al  ((30  settembre
1991)). 
  4. I lavoratori di cui al comma  3  non  residenti  alla  data  del
licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto
al trattamento di cui al medesimo comma se  residenti  alla  medesima
data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra  iscritti  alla
prima classe di collocamento  e  popolazione  residente  in  eta'  da
lavoro superiore alla media nazionale. 
  5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai
commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, in  lire
53 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 33 miliardi per  l'anno  1991,
e' posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo  dello  Stato
di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 
  6. In  deroga  ai  limiti  numerici  fissati  dall'articolo  2  del
decreto-legge   4   settembre   1987,   n.   366,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. e'
autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il  reimpiego
dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2  B  e  3  B  della
delibera del CIPI del  21  gennaio  1988,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' previsti nella delibera medesima. 
  7. Ai dipendenti di cui al comma 6 e' riconosciuto,  ((fino  al  30
settembre 1991)), il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge
5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al
comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5,5
miliardi per l'anno 1991, e' posto a carico  della  gestione  di  cui
all'articolo 37 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  con  parziale
utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8,  comma  2,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 
  9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia
stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  il
decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n.  464,  il
requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21  marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
1988,  n.  160,  si  considera  acquisito   con   riferimento   anche
all'attivita' lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza. 
  10. A favore  dei  dipendenti  degli  enti  di  promozione  per  lo
sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge  1'  marzo
1986, n. 64, e delle  relative  societa'  controllate,  in  stato  di
liquidazione, da  individuarsi  con  decreto  del  Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno  in  numero  complessivamente
non superiore  alle  centosessanta  unita',  e'  corrisposta,  per  i
periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1' giugno 1990,  una
indennita' pari all'importo massimo del trattamento  di  integrazione
salariale previsto dalle vigenti disposizioni. 
  11. Il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  adotta  i
conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento  di  cui  al
comma  10  per  periodi  semestrali  consecutivi  e,  comunque,   non
superiori complessivamente a mesi ventiquattro. 
  12.  Nei  confronti  dei  lavoratori  beneficiari   dell'indennita'
prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le  disposizioni
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive  modificazioni  ed
integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5
e 6,  del  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 
  13. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 10 provvede
l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione
di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.  88,  che  a  tal
fine e' integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a  carico  dello
stanziamento di cui  alla  legge  1'  marzo  1986,  n.  64,  mediante
riduzione  di  pari  importo  dei  fondi  attribuiti  agli  enti   di
promozione dal  terzo  piano  annuale  di  attuazione  del  programma
triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato  dal  CIPE
con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della  citata
legge n. 64 del 1986.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
previa determinazione, d'intesa con il Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi  straordinari
nel Mezzogiorno, della modalita' per  il  trasferimento  delle  somme
spettanti alla gestione di cui sopra. 
  14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98,  sono
estese a  tutti  i  cittadini  italiani  che,  come  civili,  abbiano
prestato servizio continuativo da almeno un anno  alla  data  del  30
giugno 1990  alle  dipendenze  di  organismi  militari  operanti  nel
territorio nazionale nell'ambito  della  Comunita'  atlantica  e  che
siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di  ristrutturazione
o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale  di  cui
al presente comma si  applica  un  trattamento  pari  al  trattamento
speciale di disoccupazione in favore  dei  lavoratori  licenziati  da
imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al
periodo compreso tra la data del licenziamento e la data  dell'inizio
delle attivita' lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge
9 marzo 1971, n. 98. Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale adotta i provvedimenti  di  concessione  dell'indennita'  per
periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre  il  31  dicembre
1992. Agli oneri  finanziari,  valutati  in  lire  9,8  miliardi  per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992  si  provvede  a  carico  delle
disponibilita', anche in conto residui, del capitolo 3664 dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno  1991  e  corrispondente  capitolo  per   l'anno   successivo.
All'articolo 2, comma secondo, della legge 9 marzo 1971,  n.  98,  le
parole:  "due  rappresentanti   del   personale   interessato"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "tre   rappresentanti   del   personale
interessato".