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LEGGE 31 maggio 1984, n. 193

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2001)
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Testo in vigore dal:  13-7-1989
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 50 anni di età per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti delle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attività di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonché dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.
I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente, legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purché presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine è esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.(2)
Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidità. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidità verrà corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di età se uomo, o del 55° anno di età se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.
Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427. (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L 30 dicembre 1985, n.787, convertito, con modificazioni, con la L. 28 febbraio 1986, n. 45, ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1986.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con la L. 29 febbraio 1988, n. 48, ha disposto (con l'art. 5, commi 4 e 5) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1 giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento.
In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488."
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 371 (in G.U. 1a s.s. 12/7/1989, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 1 "nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore."