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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 787

Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45 (in G.U. 01/03/1986, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
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Testo in vigore dal:  2-3-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere anche per il mese di dicembre 1985 alla fiscalizzazione degli oneri sociali, agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di prorogare talune misure in materia previdenziale nonché interventi a favore di settori economici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti;
c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 1982,n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;
d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.
2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 1,40 punti.
3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.
4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti.
5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1985 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".
((8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le dichiarazioni di responsabilità da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie))