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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 787

Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45 (in G.U. 01/03/1986, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
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Testo in vigore dal: 2-3-1986
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere
anche  per  il mese di dicembre 1985 alla fiscalizzazione degli oneri
sociali,  agli  sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno e di prorogare
talune misure in materia previdenziale nonche' interventi a favore di
settori economici;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 dicembre 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In  attesa  del riordino strutturale ed organico, anche ai fini
dell'armonizzazione  tra  i vari settori dei sistemi di finanziamento
degli  oneri  sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1,
comma  1,  2  e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito
con  modificazioni  nella  legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano
nelle seguenti misure:
    a) per il personale maschile: 2,28 punti;
    b) per il personale femminile: 6,30 punti;
    c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma
1,  della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 24 marzo 1982,n. 91, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;
    d)  per  i  dipendenti delle imprese che operano nei territori di
cui  all'articolo  1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.
  2.  La  riduzione  contributiva  di  cui  all'articolo  1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  25  marzo 1983, n. 79, si applica nella
misura di 1,40 punti.
  3.  La  riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del
decreto-legge   12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella
misura del 17,50 per cento.
  4.  Le  riduzioni  contributive  a favore delle imprese commerciali
previste  dall'articolo  4,  comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:
    a) per il personale maschile: 2,28 punti;
    b) per il personale femminile: 6,30 punti.
  5.  Gli  sgravi  di  cui  ai  commi  1,  2  e 4 si applicano sino a
concorrenza  dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di
maternita' dovuti.
  6.  I  benefici  di cui al presente articolo non si applicano per i
lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali
o  per  i  quali  siano  stati  denunciati orari o giornate di lavoro
inferiori   a   quelli  effettivamente  svolti,  ovvero  retribuzioni
inferiori  a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di
omissione o di infedelta' della denuncia.
  7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a
decorrere  dal  periodo  di paga in corso al 1 dicembre 1985 e fino a
tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.
  8.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro, per l'anno finanziario 1986,
parzialmente   utilizzando   lo   specifico  accantonamento  "Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia".
  ((8-bis.  L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo
20  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni,    non   e'   richiesta   per   le   dichiarazioni   di
responsabilita' da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali
o assistenziali obbligatorie)).