LEGGE 23 aprile 1981, n. 155

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
Testo in vigore dal: 13-7-1989
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16.
                     (Pensionamento anticipato)

  Con  effetto  dal  14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli
operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
con  imprese  industriali,  diverse da quelle edili, per le quali sia
intervenuta  una  deliberazione  del  Comitato  dei  ministri  per il
coordinamento   della   politica   industriale   (CIPI),   ai   sensi
dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto
1977,  n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, e 50,
se   donne,   e   possano   far  valere  nell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti 180
contributi   mensili   ovvero  780  contributi  settimanali  di  cui,
rispettivamente,   alle  tabelle  A  e  B  allegate  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488,  spetta, a
domanda,  a  decorrere  dal primo giorno del mese successivo a quello
stabilito  dai  decreti  adottati  dal  Ministro  del  lavoro e della
previdenza  sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello
della  risoluzione  del  rapporto,  se  posteriore, il trattamento di
pensione  sulla  base  dell'anzianita'  contributiva  aumentata di un
periodo  pari  a  quello  compreso  fra la data della risoluzione dei
rapporti  e  quella  di  compimento  di  60 anni, se uomini, o 55, se
donne. (3) (5)
  La  Cassa  per  l'integrazione guadagni degli operai dell'industria
corrisponde  alla  gestione  pensionistica una somma pari all'importo
risultante  dall'applicazione  dell'aliquota  contributiva in vigore,
per  la  gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando
per  i  mesi  di  anticipazione  della pensione l'ultima retribuzione
percepita  da  ogni  lavoratore  interessato,  rapportata  a  mese. I
contributi  versati  dalla  Cassa per l'integrazione guadagni vengono
iscritti  per  due  terzi  nella  contabilita' separata relativa agli
interventi  straordinari  e per il rimanente terzo in quella relativa
agli interventi ordinari.
  I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo
comma,  debbono  presentare  la  domanda  per  la  liquidazione della
pensione  prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata
in  vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui
al  comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione
guadagni,   in   caso  di  risoluzione  del  contratto  di  lavoro  e
verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare
la  domanda  di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge  o  dalla  data  di  decorrenza  del  trattamento  di
integrazione salariale.
  Il  contributo  addizionale  a  carico  dei  datori di lavoro ed il
concorso  dello  Stato,  previsti  dall'articolo  12  della  legge  5
novembre  1968,  n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione
dei  guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa
agli interventi straordinari.
  Il  contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a
decorrere  dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data
di  entrata  in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.
(3) (5)
  Agli  effetti  del  cumulo  del  trattamento  di pensione di cui al
presente  articolo con la retribuzione si applicano le norme relative
alla  pensione  di  anzianita'  di cui all'articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
  Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al presente articolo non e'
compatibile  con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione. ((6))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 convertito con modificazioni dalla
L.  26  febbraio  1982, n. 54 ha disposto (con l'art. 15 comma 1) che
"il  termine del 31 dicembre 1981, stabilito" dall'articolo 16, primo
e  quinto  comma,  "della  legge 23 aprile 1981, n. 155, e' prorogato
fino al 31 dicembre 1982".
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  12  settembre  1983,  n. 463 convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 13)
che  il  termine  di cui all'articolo 16, primo e quinto comma "della
legge   23  aprile  1981,  n.  155,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1983".
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 371 (in
G.U.  1a  s.s.  12/07/1989,  n.  28) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 16 della legge 23
aprile  1981,  n.  155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
per  la  liquidazione  urgente  delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione,   e   misure   urgenti  in  materia  previdenziale  e
pensionistica), e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la
razionalizzazione  del settore siderurgico e di intervento della GEPI
S.p.A.),  nella  parte  in  cui  non  riconosce  alla lavoratrice del
settore   siderurgico,   in   caso  di  pensionamento  anticipato  al
compimento  del cinquantesimo anno di eta', di conseguire la medesima
anzianita' contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore".