LEGGE 23 aprile 1981, n. 155

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
Testo in vigore dal: 12-5-1981
                              Art. 17.
                 (Dirigenti di aziende industriali)

  Nei  periodi  previsti  dalle  norme  vigenti  per  l'assicurazione
generale  obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso
di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  ai  dirigenti di aziende
industriali,  diverse  da  quelle edili, per le quali sia intervenuta
una  deliberazione  del  CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma,
lettere  a)  e  c),  della  legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano
compiuto  55  anni  di eta', se uomini, o 50, se donne, e possano far
valere  almeno  15  anni di anzianita' contributiva presso l'Istituto
nazionale  di  previdenza  per i dirigenti di aziende industriali, e'
dovuto  a  carico  dell'Istituto  stesso, su domanda, a decorrere dal
primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello stabilito dai decreti
adottati  dal  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale sulla
base  degli  accertamenti  del  CIPI o a quello della risoluzione del
rapporto,  se  posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di
vecchiaia  che  spetterebbe  al  compimento  del  60° anno di eta' se
uomini, o del 55° anno se donne.
  L'assegno  di  cui  al  comma  precedente  non e' cumulabile con la
retribuzione  percepita  in  costanza  di rapporto di lavoro, ne' con
altri trattamenti di pensione, ne' con l'indennita' di disoccupazione
ed  e'  corrisposto  fino  a  tutto  il  mese  nel quale i lavoratori
compiono  il  60°  anno  di  eta'  se  uomini ed il 55° se donne. Dal
divieto  di  cumulo  sono  escluse  le pensioni di guerra e gli altri
trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
  Ai  titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano
il  riconoscimento  delle maggiorazioni per carichi familiari nonche'
quelle  che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di
erogazione   delle  prestazioni  secondo  la  normativa  vigente  per
l'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti·  di aziende
industriali.