stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 aprile 1981, n. 155

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
Testo in vigore dal:  12-11-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

(Minatori)


Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorché parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonché quella accreditata a norma dell'articolo 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità.
La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.
Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente articolo 16. (3)
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54 ha disposto (con l'art. 15 comma 1) che "il termine del 31 dicembre 1981, stabilito" dall'articolo 18, "della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato fino al 31 dicembre 1982".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 13) che il termine di cui all'articolo 18 "della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1983".