DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 791

Disposizioni in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2003)
Testo in vigore dal: 17-5-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  Gli    iscritti   all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed  alle  gestioni
sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  dalla medesima, i quali non
abbiano  raggiunto  l'anzianita'  contributiva massima utile prevista
dai  singoli  ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la
loro   opera   fino  al  perfezionamento  di  tale  requisito  o  per
incrementare  la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre
il  compimento  del  sessantacinquesimo  anno di eta', sempreche' non
abbiano  ottenuto  o non richiedano la liquidazione di una pensione a
carico   dell'INPS   o   di  trattamenti  sostitutivi,  esclusivi  od
esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. ((5))
  L'esercizio  della  facolta' di cui al comma precedente deve essere
comunicato  al  datore  di lavoro almeno sei mesi prima della data di
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. (4)
  Per  gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente
decreto  prestano  ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i
requisiti  per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde
dalla  comunicazione  al datore di lavoro di cui al comma precedente.
Tale  disposizione  si  applica  anche agli assicurati che maturano i
requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore
del  presente  decreto.  In  tale  caso la comunicazione al datore di
lavoro  deve  essere  effettuata  non oltre la data in cui i predetti
requisiti vengono maturati. (4)
  Nei  confronti  dei  lavoratori  che esercitano l'opzione di cui ai
commi  precedenti  e  con  i  limiti in essi fissati, si applicano le
disposizioni   della   legge  15  luglio  1966,  n.  604,  in  deroga
all'articolo 11 della legge stessa.
  Qualora  i  lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi
precedenti,  la  pensione  di  vecchiaia decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda.
  Nel  caso  che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la
cessazione  del  rapporto  di  lavoro per avvenuto raggiungimento del
requisito  di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene,
in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  Costituzionale,  con  sentenza  28 gennaio - 11 febbraio
1988,  n.  156  (in  G.U.  1a  s.s.  17/02/1988,  n. 7) ha dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  terzo comma, ultima
proposizione,  del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
con   modificazioni   nella   legge   26  febbraio  1982,  n.  54"  e
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.l.
22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26
febbraio  1982,  n. 54, nella parte in cui non dispone che il termine
ivi  previsto  per  l'esercizio  della  facolta' di opzione di cui al
comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi
sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo."
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AGGIORNAMENTO (5)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 8 maggio 1990, n. 226 (in
G.U.  1a  s.s.  16/05/1990,  n.  20) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale   dell'art.  6,  primo  comma,  del  decreto-legge  22
dicembre  1981,  n.  791  (Disposizioni  in  materia  previdenziale),
convertito,  con  modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,
nella   parte   in   cui   non   prevede  la  sua  applicazione  agli
autoferrotranvieri."