LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 37 
(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle  gestioni
                           previdenziali). 
 
1.  E'  istituita  presso  l'INPS  la  "Gestione   degli   interventi
assistenziali e di sostegno dalle gestioni previdenziali". 
2. Il finanziamento della gestione e assunto dallo Stato. 
3. Sono a carico della gestione: 
 a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30  aprile
1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ivi
comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11  della  legge
18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni; 
 b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della  legge  12
giugno 1984, n. 222; 
 c) una quota parte di ciascuna mensilita'  di  pensione  erogata  al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni  dei  lavoratori
autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente  nazionale  di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello  spettacolo  (ENPALS),
per un importo pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo
21, comma 3,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e
annualmente  adeguata,  con  la  legge  finanziaria,  in  base   alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo  per  le
famiglie degli operai ed impiegati calcolato  dall'Istituto  centrale
di statistica incrementato di un punto percentuale; (4) 
 d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte  per
legge in favore di particolari categorie,  settori  o  territori  ivi
compresi  i  contratti  di  formazione-lavoro,  di   solidarieta'   e
l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per  i
quali e previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di
integrazione salariale straordinaria  e  a  trattamenti  speciali  di
disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115,  6  agosto
1975, n. 427, ((e  al  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n.
183,)) e successive modificazioni ed integrazioni, o  ad  ogni  altro
trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; 
 e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
 f) l'onere dei trattamenti pensionistici  ai  cittadini  rimpatriati
dalla  Libia  di  cui  al  decreto-legge  28  agosto  1970,  n.  622,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre  1970,
n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge  20
marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e  6
della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di  pensione,
afferenti ai periodi  lavorativi  prestati  presso  le  forze  armate
alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti
gli oneri  relativi  agli  altri  interventi  a  carico  dello  Stato
previsti da disposizioni di legge. 
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe  l'importo  di  cui
all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903,  i  contributi  di
cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n.  160,  all'articolo
27 della legge 21 dicembre 1978, n.  843,  e  all'articolo  11  della
legge 15 aprile 1985, n. 140. 
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello  Stato  ai  fini  della
progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d ) ed e)  del
comma 3 e stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per  l'anno
1988, alla copertura degli oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede  mediante  proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti
disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i  coltivatori
diretti, mezzadri e coloni con decorrenza  anteriore  al  1›  gennaio
1989 e delle pensioni di  reversibilita'  derivanti  dalle  medesime,
nonche'  delle  relative   spese   di   amministrazione   e   assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita
con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti
di solidarieta' delle altre gestioni. 
7. il bilancio della gestione  e  unico  e,  per  ciascuna  forma  di
intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi
dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i  costi
di funzionamento. 
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei  datori  di  lavoro
destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione  salariale
straordinaria e dei trattamenti speciali  di  disoccupazione  di  cui
alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n.  427,  ((e  al
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma  2,
lettera a) della legge 10  dicembre  2014,  n.  183,))  e  successive
modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   quelli   destinati   al
finanziamento dei pensionamenti anticipati. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che
"Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37,  comma  3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato  in  lire
23 mila miliardi incrementato, per  gli  anni  successivi,  ai  sensi
della predetta lettera c)".