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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854

Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1989)
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Testo in vigore dal:  17-1-1974

Art. 10


In sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.