LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26.

  Ai  cittadini  italiani,  residenti  nel  territorio nazionale, che
abbiano  compiuto  l'eta'  di  65 anni, che posseggano redditi propri
assoggettabili  all'imposta  sul reddito delle persone fisiche per un
ammontare  non  superiore  a  L.  336.050  annue  e, se coniugati, un
reddito,  cumulato  con  quello  del  coniuge,  non  superiore  a  L.
1.320.000  annue  e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non
riversibile  di  L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di
L.  25.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di
dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con
quello del coniuge nel caso di separazione legale. (7)
  Dal  computo  del  reddito  suindicato  sono  esclusi  gli  assegni
familiari ed il reddito della casa di abitazione.
  Non hanno diritto alla pensione sociale:
    1)  coloro  che  hanno  titolo a rendite o prestazioni economiche
previdenziali  ed  assistenziali,  fatta  eccezione  per  gli assegni
familiari,  erogate  con  carattere  di  continuita' dallo Stato o da
altri enti pubblici o da Stati esteri;
    2)  coloro  che  percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione
dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18
e precedenti.
  La  esclusione  di  cui  al  precedente  comma  non  opera  qualora
l'importo  dei  redditi  ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
(7)
  Coloro  che  percepiscono  le  rendite o le prestazioni o i redditi
previsti  nei  precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050
annue,   hanno  diritto  alla  pensione  sociale  ridotta  in  misura
corrispondente  all'importo  delle  rendite,  prestazioni  e  redditi
percepiti. (7)
  L'importo   della  pensione  sociale  di  cui  al  primo  comma  e'
comprensivo,  per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione
automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19.
  I limiti di L. 336.050 previsti nel primo quarto e quinto comma del
presente  articolo  sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti
derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
(5)
  Qualora,  a  seguito della riduzione prevista dal comma precedente,
la  pensione  sociale  risulti  di  importo  inferiore  a  lire 3.500
mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di
porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
  La  pensione  e'  posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e'
costituita  apposita  gestione  autonoma,  ed  e' corrisposta, con le
stesse   modalita'   previste   per   l'erogazione   delle  pensioni,
dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, al quale compete
l'accertamento  delle  condizioni per la concessione sulla base della
documentazione indicata nel comma successivo.
  La  domanda  per  ottenere  la  pensione  e'  presentata  alla sede
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   nella  cui
circoscrizione  territoriale  e'  compreso  il  comune  di  residenza
dell'interessato.
  La  domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita
e  dalla  certificazione  da  rilasciarsi,  senza spese, dagli uffici
finanziari   sulla  dichiarazione  resa  dal  richiedente  su  modulo
conforme  a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
da  emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
  La  pensione  decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
di  presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile,
ne'  pignorabile.  Per  coloro che, potendo far valere i requisiti di
cui  al  primo  comma,  presentino  la domanda entro il primo anno di
applicazione  della  presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio
1969  o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora
quest'ultima  ipotesi  si  verifichi  in  data successiva a quella di
entrata in vigore della legge.
  Chiunque  compia  dolosamente  atti  diretti a procurare a se' o ad
altri  la  liquidazione  della  pensione  non  spettante  e' tenuto a
versare  una  somma pari al doppio di quella indebitamente percepita,
il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e'
comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
le proprie sedi provinciali.
  Per  i  ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale concernenti la concessione della
pensione,  nonche'  per  la comminazione delle sanzioni pecuniarie di
cui  al  comma  precedente  e per le conseguenti controversie in sede
giurisdizionale,   si   applicano   le   norme  che  disciplinano  il
contenzioso  in  materia  di  pensioni  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei  lavoratori  dipendenti  di  cui al regio decreto-legge 4 ottobre
1935,  n.  1827,  e  successive modificazioni e integrazioni.(2)(11a)
(13) (16) (22a)(25)(28b)((30))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L.  11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A
decorrere  dal  1 luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui
all'art.  26  della  legge  30 aprile 1969, n. 153, e' elevato a lire
234.000 annue".
  Ha  inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1
luglio  1972,  il limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma
dell'art.  26  della  legge 30 aprile 1969, n. 153 nella misura di L.
156.000 annue, e' elevato a lire 234.000 annue".
  Ha  inoltre  disposto (con l'art. 2, comma 4) che "I redditi di cui
al secondo comma sono ulteriormente elevati nella stessa misura e con
la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali disposti da
futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della
legge sopracitata".
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16  aprile  1974,  n.  114 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le
modifiche  apportate all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
hanno decorrenza dal 1° gennaio 1974.
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AGGIORNAMENTO (7)
  La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che
"I  limiti  di  reddito  di  L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue
previsti  nel  primo,  quarto  e  quinto comma dell'articolo 26 della
legge  30  aprile  1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella  legge  16  aprile  1974,  n. 114, sono aumentati dal 1 gennaio
1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000.
  Quest'ultimo  limite  viene  annualmente  aumentato  in misura pari
all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale".
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AGGIORNAMENTO (11a)
  La L. 21 dicembre 1978, n. 843 ha disposto (con l'art. 28, comma 1)
che  "Il  limite  di  reddito  di  cui all'articolo 26 della legge 30
aprile  1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni,
previsto  per  il  caso  di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del
diritto  alla  pensione sociale, e' annualmente rivalutato applicando
su  base  annua  gli  aumenti  in cifra fissa e in percentuale di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160".
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AGGIORNAMENTO (13)
  Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla
L.  29  febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14-ter, comma 1)
che  "In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per
l'anno 1980 e con effetto dal 1 gennaio 1980, l'importo mensile della
pensione  sociale  di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n.  153,  e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L.
102.350. L'importo predetto e' comprensivo dell'aumento derivante con
effetto  dal  1 gennaio 1980 dall'applicazione della disciplina della
perequazione  automatica  delle pensioni di cui all'articolo 19 della
legge   30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (16)
  La  L.  15  aprile 1985, n. 140 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che  "Con  effetto  dal  1  gennaio  1985, la pensione sociale di cui
all'articolo  26  della  legge  30  aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni  ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito
nei  commi  successivi  con  riferimento  ai  redditi  individuali  e
familiari delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno".
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AGGIORNAMENTO (22a)
  La  L. 29 dicembre 1988, n. 544 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che  "Con  effetto  dal  1  luglio  1988,  la pensione sociale di cui
all'articolo  26  della  legge  30  aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni  ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito
dai  commi  successivi  con  riferimento  ai  redditi  delle  persone
ultrasessantacinquenni in stato di bisogno".
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AGGIORNAMENTO (25)
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 febbraio-9 marzo 1992,
n.   88   (in   G.U.   1a  s.s.  18/03/1992,  n.  12)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  "dell'art. 26 della legge 30 aprile
1969,  n.  153  (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia  di  sicurezza  sociale),  come  modificato  dall'art.  3 del
decreto-legge  2  marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile
1974,  n.  114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella
parte  in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello
del  coniuge,  ostativo  al conseguimento della pensione sociale, non
prevede   un  meccanismo  differenziato  di  determinazione  per  gli
ultrasessantacinquenni divenuti invalidi".
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AGGIORNAMENTO (28b)
  La  L.  23 dicembre 1998 n. 448 ha disposto (con l'art. 67 comma 1)
che  "A  decorrere  dal  1  gennaio  1999,  gli importi mensili della
pensione  sociale  di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n.  153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335, sono elevati di lire 100.000
mensili."
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AGGIORNAMENTO (30)
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 52, comma 1)
che  "A  decorrere  dal  1  gennaio  2000,  gli importi mensili della
pensione  sociale  di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n.  153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  sono elevati di lire 18.000
mensili".