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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  20-6-1975

Art. 10

Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti


A decorrere dal 1 gennaio 1976 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.
Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto lo aumento delle pensioni.
Il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella seguente misura:
a decorrere dal 1 gennaio 1976:
per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L. 400;
per i punti accertati per il periodo novembre 1974 - luglio 1975: L. 1.008;
a decorrere dal 1 gennaio 1977: L. 1.260;
a decorrere dal 1 gennaio 1978: L. 1.512;
a decorrere dal 1 gennaio 1979: L. 1.714;
a decorrere dal 1 gennaio 1980: L. 1.910.
Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.