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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1996)
Testo in vigore dal:  12-3-1974
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aumento dei trattamenti minimi di pensione, degli assegni familiari, dell'indennità di disoccupazione e dei trattamenti assistenziali a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, dei ciechi civili, dei sordomuti e dei mutilati ed invalidi civili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

(Lavoratori dipendenti)


A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di L. 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.
La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".