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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1996)
Testo in vigore dal: 12-3-1974
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  provvedere
all'aumento  dei  trattamenti  minimi  di  pensione,  degli   assegni
familiari,  dell'indennita'  di  disoccupazione  e  dei   trattamenti
assistenziali a  favore  dei  cittadini  ultrasessantacinquenni,  dei
ciechi civili, dei sordomuti e dei mutilati ed invalidi civili; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con i Ministri  per  l'interno,  per  il  bilancio  e  la
programmazione economica, e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                       (Lavoratori dipendenti) 
 
  A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei  trattamenti
minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria
per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  della  gestione
speciale per i lavoratori  delle  miniere,  cave  e  torbiere  e  del
soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle  miniere
di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di  L.  42.950,
corrispondente al 27,75 per cento del salario medio  di  fatto  degli
operai dell'industria. 
  La  misura  dei  trattamenti  minimi,  determinata  ai  sensi   del
precedente comma, e' comprensiva,  per  l'anno  1974,  degli  aumenti
derivanti  dall'applicazione  della  disciplina  della   perequazione
automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153.((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  L'avviso di rettifica, in  G.U.  12/03/1974,  n.  67,  ha  disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI  DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".