LEGGE 19 ottobre 1970, n. 744

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonche' disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attivita' lavorativa in Libia e dei loro familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1971)
Testo in vigore dal: 25-8-1971
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze  a
favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla  Libia,  integrazioni
delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonche' disposizioni
in materia previdenziale a favore dei cittadini  italiani  che  hanno
svolto attivita'  lavorativa  in  Libia  e  dei  loro  familiari,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, al terzo e al quarto comma,  le  parole:  "quindici
giorni" sono sostituite dalle altre: "trenta giorni"; 
  tra il quarto e il quinto comma e' inserito il seguente: 
  "Per coloro che,  entro  il  predetto  termine,  non  hanno  potuto
trovare sistemazione autonoma, e' consentito in via  eccezionale,  un
ulteriore periodo di ospitalita' gratuita di quindici giorni". 
  All'articolo 2, al primo comma, le parole: "Entro  tre  mesi"  sono
sostituite dalle altre: "Entro nove mesi". 
  All'articolo 4,  il  sottotitolo:  "Proroga  di  altri  benefici  e
assunzioni obbligatorie"  e'  sostituito  dal  seguente:  "Assunzioni
obbligatorie ed altri benefici"; 
  al terzo comma e' aggiunto il seguente periodo: 
  "La facolta'  di  assumere  anche  in  soprannumero  e'  attribuita
esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato"; 
  alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi: 
  "Per un biennio dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita  dall'articolo
17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' elevata al trenta per  cento;
almeno la meta' di tale aliquota sara' assegnata  con  precedenza  ai
connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969. 
  La disposizione del precedente comma si applica anche agli  alloggi
costruiti in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, modificata
con legge 29 settembre 1957, n. 966, e con legge 20  marzo  1959,  n.
144. 
  Per un biennio dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  ferma  restando,  in  materia  di
assegnazione  degli  alloggi,   la   competenza   della   commissione
provinciale di cui all'articolo 60 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, i connazionali rimpatriati dalla
Libia  hanno  diritto  a  concorrere  all'assegnazione   di   alloggi
costruiti in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60,  anche
se non in  possesso  dei  requisiti  di  residenza  e  di  effettuato
versamento dei  contributi  previsti  dall'articolo  12  della  legge
stessa e dalle lettere a) e  b)  dell'articolo  56  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471. 
  Agli  effetti   della   formazione   delle   graduatorie   previste
dall'articolo 70 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
ottobre 1963, n. 1471, alle domande dei concorrenti  che  si  trovino
nelle condizioni previste dal presente articolo,  sono  assegnati  di
diritto ed in deroga a quanto disposto dal citato articolo 70, cinque
punti per il bisogno di alloggio. 
  Alle domande dei concorrenti suddetti e'  altresi'  assegnarlo,  di
diritto, il punteggio massimo di quattro punti per  il  requisito  di
anzianita' di lavoro, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  71
del sopra citato decreto n. 1471. 
  Agli effetti dei  termini  stabiliti  per  la  presentazione  delle
domande tendenti ad ottenere l'assegnazione degli alloggi popolari ed
economici costruiti, a totale carico dello Stato o col suo concorso o
contributo, dagli Istituti autonomi  per  le  case  popolari  (IACP),
dall'Istituto  per  lo  sviluppo  dell'edilizia  sociale   (ISES)   e
dall'Istituto nazionale per le case per  gli  impiegati  dello  Stato
(INCIS) si applica, per i connazionali rimpatriati dalla Libia dal  1
settembre 1969, la disposizione di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio  1964,  n.  655,  limitatamente
agli alloggi da assegnare nel comune ove i rimpatriati  esplicano  la
loro attivita' lavorativa o professionale od ove  essi  ritengano  di
fissare il proprio domicilio. 
  La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli
alloggi costruiti con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963,  n.
60". 
  Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 4-bis. (Provvidenze per i notai). - Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al precedente articolo
1, che ivi abbiano esercitato attivita' di notaio, sono,  a  domanda,
temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo  di  un
distretto notarile da essi indicato, previo  accertamento,  da  parte
del  Ministro  per  la  grazia  e  la  giustizia,  del  possesso  del
prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio  dell'attivita'
suddetta, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta. 
  I  notai  in  soprannumero  di  cui  al   precedente   comma   sono
successivamente iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le  sedi
vacanti nel distretto cui appartengono, fino a quando non  conseguano
il trasferimento". 
  "Art. 4-ter. (Incarichi temporanei a sanitari). -  Ai  connazionali
rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1  che  abbiano
ottenuto,  a  norma  della  legge  20  luglio  1960,   n.   735,   il
riconoscimento  del  servizio  sanitario  prestato   all'estero,   e'
conferita, con preferenza sugli altri, l'assegnazione degli incarichi
temporanei presso gli enti ospedalieri ai sensi dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130,  salva
la riserva stabilita al quinto comma dello stesso articolo 3, purche'
siano in possesso dei requisiti richiesti. 
  Le  amministrazioni  ospedaliere,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,
debbono inviare al Ministero della  sanita'  l'elenco  dei  posti  da
assegnare. 
  Altro  elenco  per  i  posti  che  si  renderanno   successivamente
disponibili sara'  trasmesso  allo  stesso  Ministero  entro  novanta
giorni dalla pubblicazione della legge di  conversione  del  presente
decreto. 
  Tali elenchi saranno  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro
trenta  giorni  dalla  scadenza  dei  termini  indicati   dal   comma
precedente. 
  Gli interessati debbono presentare a tal uopo domanda entro  trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Trascorso detto termine, ove non siano state presentate  domande  o
queste  non  possano  essere  accolte,  l'incarico  verra'  conferito
secondo le norme vigenti". 
  "Art. 4-quater. (Esami di idoneita' e concorsi per i  sanitari).  -
Il Ministero della sanita', entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  bandira'  una
sessione  speciale  nazionale  per  il  conseguimento  dell'idoneita'
prevista dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, da parte dei sanitari 
  connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente  articolo
  1. 
Le operazioni concorsuali dovranno essere concluse entro 30 giorni 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
  La commissione esaminatrice per direttore sanitario, per primario e
per  direttore  di  farmacia  giudichera'  anche  i  candidati   alla
idoneita' per le qualifiche inferiori della stessa specialita'. 
  Per i concorsi a posti di sanitario ospedaliero i  connazionali  di
cui all'articolo 4-ter beneficiano  dell'elevazione  di  5  anni  del
limite di eta' in aggiunta ai benefici gia'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi. 
  Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi a posti
di esercenti professioni  o  arti  sanitarie  dipendenti  dagli  enti
locali, dagli enti a carattere nazionale che svolgono  esclusivamente
o prevalentemente  compiti  di  assistenza  sanitaria  e  dagli  enti
mutualistici e previdenziali, e' elevato a 55 anni  in  favore  delle
persone indicate all'articolo 4-ter. 
  Ai concorsi per l'assegnazione  di  posti  di  sanitari  dipendenti
dagli enti di cui al precedente comma, per i quali non abbiano  avuto
ancora  inizio  le  operazioni  di   valutazione   dei   titoli   dei
concorrenti, possono partecipare i sanitari  indicati  al  precedente
articolo 4-ter che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  L'effettuazione delle prove di esame non potra' aver luogo prima di
30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione  delle  domande
di cui al precedente, comma. 
  Nei concorsi di assunzione presso enti  ospedalieri  o  presso  gli
enti di cui al precedente comma quinto, la qualita'  di  connazionale
rimpatriato dalla Libia, ai sensi  del  precedente  articolo  1,  da'
diritto al punteggio preferenziale di 10 punti  nella  categoria  dei
titoli. 
  Nei concorsi per l'assegnazione di  farmacie  urbane  e  rurali,  a
norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475,
il servizio prestato dai farmacisti  connazionali  rimpatriati  dalla
Libia e' equiparato al servizio di farmacista rurale non titolare. 
  Per  quanto  riguarda  le  assunzioni  presso  le   amministrazioni
ospedaliere continuano ad applicarsi, anche per il personale previsto
dal presente decreto, le disposizioni dell'articolo 126  del  decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. 
  Peraltro,  le  amministrazioni  ospedaliere  non  possono   bandire
concorsi  di  assunzione  prima  dell'espletamento  degli  esami   di
idoneita'". 
  "Art. 4-quinquies. (Provvidenze per altro personale  sanitario).  -
Le disposizioni di  cui  alla  legge  10  luglio  1960,  n.  735,  si
applicano in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia  di  cui
al precedente articolo 1 che ivi  abbiano  esercitato  professioni  o
arti sanitarie ausiliarie con  prestazioni  di  servizi  presso  enti
pubblici  sanitari  o  istituti  che  svolgono  attivita'   sanitaria
nell'interesse pubblico. 
  Il  riconoscimento  di  cui  al  precedente  comma  e'  esteso   ai
farmacisti che abbiano prestato servizio in qualita' di  direttore  o
collaboratore presso farmacie in Libia. 
  Il riconoscimento del servizio  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinato all'accertamento, da parte del Ministro per  la  sanita',
dell'idoneita' del titolo abilitante all'esercizio della  professione
o arte sanitaria. 
  Ai predetti  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
4-ter". 
  "Art. 4-sexies. (Provvidenze per i farmacisti). -  Entro  sei  mesi
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al  precedente
articolo, che  ivi  abbiano  esercitato  l'attivita'  di  farmacista,
potranno ottenere,  a  domanda,  l'autorizzazione  alla  apertura  ed
all'esercizio di una farmacia in un comune  capoluogo  di  provincia,
anche in soprannumero rispetto alla vigente pianta  organica,  previo
accertamento, da parte del Ministro per la sanita', del possesso  del
prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio  dell'attivita'
suddetta, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta". 
  All'articolo  5,  il  sottotitolo:  "Attivita'  assistenziali   del
Ministero dell'interno successive alla  liquidazione"  e'  sostituito
dal seguente: "Attivita' assistenziali del Ministero dell'interno"; 
  al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
nonche' per il temporaneo ricovero di minori in istituti idonei"; 
  alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma: 
  ((Ai predetti profughi  e  rimpatriati  che  versino  in  stato  di
bisogno e  non  fruiscano  di  alcun  trattamento  previdenziale  per
malattia,  e'  concessa,  a  carico   del   Ministero   dell'interno,
l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata  di
un anno dalla data del rimpatrio)). 
  All'articolo 7, al primo comma, le parole:  "ulteriore  importo  di
lire 4.500 milioni" sono sostituite dalle altre:  "ulteriore  importo
di lire 7.500 milioni". 
  All'articolo 10,  primo  comma,  dopo  le  parole:  "in  Libia"  e'
soppressa la parola "fino" ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  "La,  stessa  provvidenza  si  applica  agli  insegnanti  e
professori  incaricati  locali  assegnati   con   provvedimento   del
Ministero degli affari esteri o della competente autorita'  consolare
alle scuole ed istituti legalmente riconosciuti della Libia  ed  alle
scuole elementari e medie di Bengasi". 
  Dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 10-bis. (Personale  direttivo  e  docente  di  ruolo).  -  Il
personale direttivo e docente di  ruolo  attualmente  assegnato  alle
scuole ed istituti di cui al primo comma del precedente  articolo  10
cessa dal servizio in Libia con decorrenza dal 30 settembre 1970. 
  Il predetto personale,  con  decorrenza  dal  1  ottobre  1970,  e'
assegnato nelle scuole o istituti richiesti del territorio nazionale,
ed in essi e' utilizzato, anche in soprannumero qualora  non  vi  sia
vacanza o disponibilita' di posto e di  cattedra.  Nel  caso  che  il
personale suddetto da assegnare in soprannumero nella  stessa  scuola
od istituto superi le cinque  unita',  puo'  essere  utilizzato,  per
l'eccedenza, anche presso le direzioni  didattiche,  gli  ispettorati
scolastici, i provveditorati agli studi o  gli  uffici  centrali  del
Ministero della pubblica istruzione. 
  Con decreto del Ministro per gli affari  esteri,  di  concerto  con
quello per la pubblica istruzione, da emanare entro  il  10  novembre
1970, e' determinata un'aliquota, non superiore a 20 unita', di posti
all'estero, con indicazione  delle  relative  sedi  di  assegnazione,
riservati al personale di cui ai commi precedenti che nel termine del
15 novembre 1970 presenti domanda di riassegnazione  all'estero  alla
Direzione  generale  delle  relazioni  culturali  con  l'estero   del
Ministero degli affari esteri. 
  Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'ammissione e la
graduazione delle domande ed e' costituita apposita  commissione  per
provvedervi". 
  All'articolo 12, all'ultimo comma, dopo le parole: 
  "al quarto" sono soppresse le altre: "e quinto". 
  Dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 12-bis. (Assistenza scolastica) - Gli alunni  degli  istituti
statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e  gli
studenti delle Universita' statali  appartenenti  alle  famiglie  dei
connazionali rimpatriati  dalla  Libia  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto sono esonerati  dal  pagamento  delle  tasse  e  dei
contributi scolastici. 
  Agli alunni appartenenti alle famiglie di cui al  precedente  comma
frequentanti le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e 
artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio 
  riconosciuti dallo Stato sono  forniti  gratuitamente  i  libri  di
  testo. 
Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti 
alle famiglie di cui al primo comma del  presente  articolo  iscritti
alle scuole elementari  e  alle  scuole  ed  istituti  di  istruzione
secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare  titoli  di
studio riconosciuti dallo Stato, i patronati scolastici  e  le  casse
scolastiche   sono   autorizzati   ad   effettuare   gli   interventi
assistenziali  previsti  dalle  norme  vigenti  anche  in  deroga  ai
requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse. 
  Tutti i posti in istituti pubblici di educazione  femminile  e  nei
convitti nazionali che risultino non  assegnati  dopo  l'espletamento
dei concorsi in atto, sono attribuiti gratuitamente, in  deroga  alle
norme vigenti e secondo le disposizioni che saranno  emanate  con  la
ordinanza prevista dal successivo articolo 13, agli  alunni  indicati
nel precedente comma. 
  Il Ministero della pubblica istruzione puo' concludere  accordi  e,
nei limiti delle disponibilita' del  capitolo  n.  2243  del  proprio
stato di previsione della  spesa,  stipulare  anche  convenzioni  con
opere ed istituti di istruzione ed educazione per  l'assegnazione  di
posti gratuiti agli alunni  di  cui  sopra  che  non  abbiano  potuto
trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma. 
  Agli studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate  nel
primo comma e' concesso, a domanda, lo assegno di studio di cui  alla
legge 21 aprile 1969, n. 162, anche in deroga ai requisiti soggettivi
ivi previsti e con le modalita' che saranno stabilite con l'ordinanza
di cui al successivo articolo 13. 
  Le provvidenze di cui ai commi primo, secondo, terzo  e  sesto  del
presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio
o  posti  gratuiti  in  collegi  o  convitti  concessi  per  pubblico
concorso. 
  Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere e' valutato
  in  lire  290  milioni,  sono  accordate  per   l'anno   scolastico
  1970-1971". L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13.  (Modalita'  di  applicazione).  -  Il  Ministro  per  la
pubblica istruzione stabilira' con proprie ordinanze le modalita'  di
applicazione degli articoli 10, 10-bis, 11, 12 e 12-bis del  presente
decreto". 
  L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  "All'onere derivante dall'applicazione  delle  norme  di  cui  agli
articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato  per  l'esercizio
finanziario corrente in lire 50 milioni e  per  l'esercizio  1971  in
lire 200 milioni,  si  provvedera'  con  i  normali  stanziamenti  di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione. 
  All'onere  di  lire   290   milioni   derivante   dall'applicazione
dell'articolo 12-bis si  provvedera'  mediante  riduzione  di  uguale
importo dello stanziamento  del  capitolo  n.  3523  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio". 
  All'articolo 24, il sottotitolo: "Assistenza sanitaria  dell'INAIL"
e' sostituito dal seguente: "Assistenza sanitaria dell'INAM". 
  All'articolo 27, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente  disposto
da altri articoli del decreto stesso, si applicano non  oltre  il  31
dicembre 1972"; 
  al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ",  nel
quadro della normativa generale per la sistemazione dei profughi". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 ottobre 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                                  COLOMBO - RESTIVO - 
                                               DONAT-CATTIN - Bosco - 
                                              MISASI - MORO - FERRARI 
                                                   AGGRADI - GIOLITTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE