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LEGGE 15 aprile 1985, n. 140

Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  4-5-1985

Art. 2

(Aumento della pensione sociale)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento è pari a lire 975.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 75.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale di cui all'articolo 26, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'aumento di cui al presente articolo;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), né redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo, dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché di un ulteriore importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, l'aumento è corrisposto in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), è costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi.
7. La valutazione della misura dell'aumento di cui al presente articolo è stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
8. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed è corrisposto, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
9. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, nei limiti di lire 50.000 mensili, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo.
11. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1 gennaio 1985, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.
Nota all'art. 2, commi 1 e 2:
Testo coordinato dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114:
"Art. 26. (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito). - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'impresa sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al r.d. 14 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni".

Nota all'art. 2, comma 9:
Il testo dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è riportato nella nota all'art. 1 comma 9.