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DECRETO-LEGGE 4 settembre 1987, n. 366

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 novembre 1987, n. 452 (in G.U. 04/11/1987, n.258). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal:  21-5-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, di adottare misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, di emanare norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché di disporre interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.
((1a))
2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.
((1a))
3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.
4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.
5. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto la proroga di sei mesi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19, è ulteriormente incrementato di sei mesi.
6. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4, saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che i trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, sono prorogati al 30 giugno 1988.