DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  6. Il datore di  lavoro  che  occupi  un  lavoratore  titolare  del
trattamento  di  integrazione  salariale,  di  disoccupazione  o   di
mobilita' in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma
restando ogni altra sanzione  prevista,  e'  tenuto  a  versare  alla
gestione  della  assicurazione  obbligatoria  per  la  disoccupazione
involontaria  una  somma  pari  al  50  per  cento  del   trattamento
previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per  il  periodo
durante il quale questi e' stato occupato alle sue dipendenze. 
  7. Le imprese che, nei limiti di cui all'articolo 3, comma  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984,  n.  863,  assumono  con  contratti  di
formazione e lavoro,  mentre  hanno  in  atto  sospensioni  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n.  675,  sono  tenute  a
corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta  la  durata
delle predette sospensioni  e  per  ciascun  lavoratore  assunto  con
contratto di formazione e  lavoro  durante  il  predetto  periodo,  e
comunque per un numero di essi non superiore a quello dei  lavoratori
sospesi, un contributo mensile  pari  al  7  per  cento  dell'importo
massimo del trattamento  di  integrazione  salariale  determinato  ai
sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427.  La  presente  disposizione
trova applicazione per i contratti di formazione e  lavoro  stipulati
in data successiva al 31 marzo 1988. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148)). 
  8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano  alle
societa' sottoposte alla procedura di  amministrazione  straordinaria
nonche' alle societa' di reimpiego dei  lavoratori  costituite  dalla
GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28  novembre
1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.
807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n.  63,
dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982,  n.
482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n.
684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  aprile  1985,  n.
143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31  maggio  1984,  n.
193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre  1987,  n.  366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987,  n.  452.
Il comma 1 non trova altresi' applicazione per le imprese  sottoposte
a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione  controllata,
e per quelle  di  cui  al  decreto-legge  10  giugno  1977,  n.  291,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.  501,  e
successive modificazioni ed integrazioni.