DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 807

((Autorizzazione alla GEPI S.pa.)) ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 marzo 1982, n. 63 (in G.U. 06/03/1982, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1991)
Testo in vigore dal: 5-6-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  Il CIPI, con la delibera di approvazione dei piani specifici di cui
all'ultimo  comma del precedente articolo 1, puo' autorizzare la GEPI
a  costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative
produttive   idonee   a   consentire   il  reimpiego  dei  lavoratori
eventualmente  eccedenti  il  fabbisogno  delle  imprese  o  dei rami
aziendali  del  settore  dell'elettronica dei beni di consumo e della
componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'articolo 1
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6  marzo  1978,  n. 218, nonche' nei territori dei comuni aventi aree
comprese  nei territori dell'articolo 1 dello stesso testo unico. (3)
((4))
  Il   CIPI   provvedera',   altresi',   con  apposite  delibere,  ad
individuare  le  iniziative piu' idonee per favorire il reimpiego dei
lavoratori  eventualmente  eccedenti  nei  settori di cui al presente
decreto per il restante territorio nazionale.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  17  settembre  1988, n. 408 convertito con L. 12 novembre
1988,  n.  492  ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che "I trattamenti
previsti  dai  commi  1  e  2  dell'articolo  1  del  decreto-legge 4
settembre  1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre  1987,  n.  452,  sono  prorogati fino all'entrata in vigore
della  riforma  degli interventi della Cassa integrazione guadagni e,
comunque,  non  oltre il 31 dicembre 1988. E' altresi' prorogato fino
al  predetto  termine  il  trattamento  straordinario di integrazione
salariale   a   favore   dei  lavoratori  dipendenti  dalle  societa'
costituite  dalla  GEPI  ai  sensi  dell'articolo 4, primo comma, del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   807,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il
trattamento  gia'  riconosciuto  venga  a scadere nel corso dell'anno
1988."
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  29 marzo 1991, n. 108 convertito con L. 1 giugno 1991, n.
169  ha  disposto (con l'art. 2 comma 1) che "A favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  societa'  costituite  dalla  GEPI  S.p.a, ai sensi
dell'articolo  1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784,
dell'articolo 4, primo comma, del decreto- legge 22 dicembre 1981, n.
807,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63,
dell'articolo  1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n.
482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n.
684,  dell'articolo  5,  quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n.
193,  e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985,
n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n.
143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n.
366,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n.
452,  il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e'
prorogato  fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma
della   disciplina   della   Cassa   integrazione   guadagni,   della
disoccupazione  e  della  mobilita' e, comunque, fino al 30 settembre
1991."