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LEGGE 8 agosto 1977, n. 501

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.

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Testo in vigore dal:  13-8-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole:
"legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste", il rimanente periodo è sostituito con i seguenti: "può essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di 12 mesi mediante decreti trimestrali del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni";
il terzo comma è soppresso;
al quarto comma, dopo le parole: "entro 15 giorni dalla data", le parole: "di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le altre: "del decreto interministeriale di cui al secondo comma".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE ANDREOTTI - MORLINO - STAMMATI - DONAT-CATTIN - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO