DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1984, n. 726

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863 (in G.U. 22/12/1984, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  1. I lavoratori di eta' compresa fra i quindici ed i ventinove anni
possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di
cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore  a
ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici  e
dalle imprese e loro consorzi che  al  momento  della  richiesta  non
abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12  agosto  1977,  n.  675,  ovvero  non  abbiano  proceduto  a
riduzione di  personale  nei  dodici  mesi  precedenti  la  richiesta
stessa, salvo che l'assunzione  non  avvenga  per  l'acquisizione  di
professionalita' diverse da quelle dei  lavoratori  interessati  alle
predette sospensioni e riduzioni di personale. 
  1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del  testo  unico  delle
leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche'  in  quelle
svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29  dicembre  1990,
n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro e'  ammessa
sino all'eta' di 32 anni. 
  2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota
fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini  emigrati
rimpatriati, ove in possesso dei  requisiti  necessari.  In  caso  di
carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
si procede ai sensi del comma 1. 
  3.  I  tempi  e  le  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  di
formazione e lavoro  sono  stabiliti  mediante  progetti  predisposti
dagli enti pubblici economici e  dalle  imprese  ed  approvati  dalla
commissione regionale per l'impiego. Nel  caso  in  cui  la  delibera
della commissione regionale per l'impiego  non  sia  intervenuta  nel
termine di  trenta  giorni  dalla  loro  presentazione,  provvede  il
direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro   e   della   massima
occupazione. La  commissione  regionale  per  l'impiego,  nell'ambito
delle direttive generali fissate dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sentita la commissione  centrale  per  l'impiego,
delibera, in coerenza con le finalita' form- ative ed occupazionali e
con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in  ordine  ai
criteri di approvazione dei  progetti  ed  agli  eventuali  specifici
requisiti che gli stessi  devono  avere,  tra  i  quali  puo'  essere
previsto il rapporto tra organico aziendale e numero  dei  lavoratori
con contratti di formazione e lavoro. Nel  caso  in  cui  i  progetti
interessino  piu'  ambiti  regionali,  i   medesimi   progetti   sono
sottoposti  all'approvazione  del  Ministro  del   lavoro   e   della
previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni,  delibera  sentito
il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti
all'approvazione  i  progetti  conformi  alle  regolamentazioni   del
contratto di formazione e lavoro  concordate  tra  le  organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro e  dei  lavoratori  aderenti
alle  confederazioni  maggiormente  rappresentative,   recepite   dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
centrale per l'impiego. 
  4. I progetti di cui al comma 3,  che  prevedono  la  richiesta  di
finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in  conformita'
ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati  dal  fondo
di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,  n.
845, secondo le modalita' di cui all'articolo 27 della stessa  legge.
A tal fine le regioni ogni  anno  determinano  la  quota  del  limite
massimo di spesa, di cui al  secondo  comma  dell'articolo  24  della
legge predetta, da destinare al  finanziamento  dei  progetti.  Hanno
precedenza nell'accesso ai finanziamenti i  progetti  predisposti  di
intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo. 
  5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni
legislative che disciplinano i  rapporti  di  lavoro  subordinato  in
quanto non  siano  derogate  dal  presente  decreto.  Il  periodo  di
formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in  caso
di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in  rapporto  a
tempo   indeterminato,   effettuata   durante   ovvero   al   termine
dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro. 
  6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta  in
misura fissa corrispondente a quella  prevista  per  gli  apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle  misure
previste per la generalita' dei lavoratori. ((12)) 
  7. Al termine del  rapporto  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  ad
attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti  dal
lavoratore,  dandone  comunicazione   all'ufficio   di   collocamento
territorialmente competente. 
  8.  La  commissione  regionale  per   l'impiego   puo'   effettuare
controlli,   per   il   tramite    dell'ispettorato    del    lavoro,
sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro. (3) 
  9. In caso di inosservanza da parte  del  datore  di  lavoro  degli
obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si
considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del
relativo rapporto. 
  10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro  sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 
  11.  Il  rapporto  di  formazione  e  lavoro  nel  corso  del   suo
svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo indeterminato,
ferma  restando   l'utilizzazione   del   lavoratore   in   attivita'
corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso  continuano
a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del  termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro. 
  12. I lavoratori che  abbiano  svolto  attivita'  di  formazione  e
lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere
assunti a tempo indeterminato, dal medesimo  o  da  altro  datore  di
lavoro, con richiesta  nominativa  per  l'espletamento  di  attivita'
corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore  sia
assunto, entro i limiti di tempo  fissati  dal  presente  comma,  dal
medesimo datore di lavoro, il  periodo  di  formazione  e'  computato
nell'anzianita' di servizio. La commissione regionale per  l'impiego,
tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonche'  delle
caratteristiche della formazione conseguita, puo' elevare il predetto
limite fino ad un massimo di trentasei mesi. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.M. 25 MARZO 1998, N. 142. 
  14. Ferme restando  le  norme  relative  al  praticantato,  possono
effettuare assunzioni con il contratto di cui  al  comma  1  anche  i
datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il  progetto
di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi  professionali
ed autorizzato in conformita' a quanto previsto dal comma 3.  Trovano
altresi' applicazione i commi 4 e 6. 
  15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di
formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui  al  comma  3
sono  relativi  ad  attivita'  direttamente  collegate  alla  ricerca
scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro,  per  il
coordinamento  delle  iniziative  per  la   ricerca   scientifica   e
tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere  una  durata
del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi. 
  16. Il Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ai   fini   della   formazione
professionale prevista dai  progetti  di  cui  al  comma  precedente,
utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli  strumenti  e  i  relativi
mezzi  finanziari  previsti  nel  campo  della  ricerca  finalizzata,
applicata e di sviluppo  tecnologico,  secondo  linee  programmatiche
approvate dal CIPE. 
  17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attivita' sia
richiesto  il  possesso  di  apposito  titolo   di   studio,   questo
costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione
e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'. 
  18. I lavoratori iscritti negli  elenchi  di  cui  all'articolo  19
della  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  assunti  con  contratto  di
formazione e lavoro,  sono  considerati  ai  fini  delle  percentuali
d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-25 maggio 1987, n.  190  (in
G.U. 1a s.s.  03/06/1987,  n.  23),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 8 del presente articolo "nella parte in  cui
non prevede che le competenti strutture regionali  possano  accertare
il livello di formazione acquisito dai lavoratori". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 68,  comma  5)
che il comma 6 del presente articolo "si interpreta nel senso che  ai
contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni  in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali".