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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  22-9-1977

Art. 2


Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.
Il CIPI provvede:
a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;
b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
c) a stabilire, entro due mesi, dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonché i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;
d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operatività delle leggi di incentivazione, nonché un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorità, gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;
e) a determinare le direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del "Fondo speciale per la ricerca applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;
f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge.
Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere.
Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attività indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresì conto della necessità di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonché delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse.
Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;
b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;
c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:
1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo articolo 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28;
2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo articolo 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotta:
1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere a), b), e c) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia;
2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.
Il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, determina le direttive per l'attività della Gepi S.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo articolo 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.
In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta la relazione di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente articolo 1, settimo comma, lettera b), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento.