LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 22-9-1977
                               Art. 2.

  Il  CIPI  determina  gli indirizzi di politica industriale, i quali
devono  essere  diretti:  a  favorire la riduzione delle importazioni
nette,  mediante  lo  sviluppo  delle  esportazioni o la sostituzione
delle  importazioni  con  produzione  nazionale,  in  particolare nel
settore  agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia
per  la  fornitura  dei  mezzi  tecnici sia per la trasformazione dei
prodotti  agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e
lo  sviluppo  del  sistema  industriale italiano, sia per elevarne il
livello  tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle
esigenze   poste   da   una   migliore   collocazione   nei   mercati
internazionali  e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi
e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e
dei   processi  produttivi;  ad  attuare  una  politica  organica  di
approvvigionamento  e  di  razionale  utilizzazione  di materie prime
minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori
verso   sistemi  e  settori  produttivi  a  basso  tasso  di  consumo
energetico.  Gli  indirizzi  di  politica industriale dovranno essere
subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di
occupazione aggiuntiva.
  Il CIPI provvede:
    a)  ad  accertare  periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla
base  di  una  relazione del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato,   le   condizioni  dell'industria  e  dell'occupazione
industriale,  anche sotto l'aspetto territoriale, nonche' lo stato di
attuazione   e   le   disponibilita'   finanziarie   delle  leggi  di
incentivazione industriale;
    b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione
e  lo  sviluppo  del  sistema  industriale  nel suo complesso, per la
crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli
di  occupazione  nelle  aree indicate dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
    c) a stabilire, entro due mesi, dal compimento degli accertamenti
e  dalla  determinazione  delle  direttive  anzidette, i settori e le
attivita'  il  cui  sviluppo assume interesse rilevante ai fini della
crescita  industriale  e  per  i  quali  si  ritiene  necessario  uno
specifico  quadro  programmato di interventi, nonche' i settori per i
quali   si   rendano   necessari   processi   di  ristrutturazione  e
riconversione  in  misura  tale  da  comportare  rilevanti  modifiche
dell'attuale assetto per cio' che attiene al numero e alla dimensione
degli  impianti,  alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle
loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;
    d)  ad  indicare  i  fabbisogni  globali di finanziamento, con le
relative  scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la
operativita' delle leggi di incentivazione, nonche' un'allocazione di
risorse  tra  le  medesime  coerente con gli indirizzi della politica
industriale; a determinare i criteri di priorita', gli indirizzi e le
procedure  amministrative,  in  base alle direttive e ai programmi di
cui  alle  lettere  precedenti,  per  l'applicazione  delle  leggi di
incentivazione all'industria;
    e)  a  determinare  le direttive cui dovra' attenersi l'IMI nella
gestione del "Fondo speciale per la ricerca applicata", anche ai fini
dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno
dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;
    f)  a  determinare  i  limiti ed i criteri per la classificazione
delle  piccole  e  medie  imprese,  anche in rapporto al numero degli
occupati   e   all'ammontare   del   capitale   investito,   ai  fini
dell'applicazione della presente legge.
  Per  l'attuazione  degli  indirizzi  di  politica industriale sopra
indicati  il  CIPI,  su  proposta  del  Ministro  per l'industria, il
commercio   e   l'artigianato,   approva   un  programma  annuale  di
ripartizione  del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo
fra  le  risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e
quelle  destinate  ai  progetti  di ristrutturazione; emana direttive
concernenti  la  destinazione  settoriale  e  territoriale di tutti i
finanziamenti  agevolati  comunque  previsti a favore delle industrie
manifatturiere.
  Entro  quattro  mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera
c)  del  precedente  secondo  comma,  il Ministro per l'industria, il
commercio   e   l'artigianato,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione
del  CIPI,  per  ciascuno  dei  settori  e  delle attivita' indicati,
programmi  finalizzati  agli  obiettivi previsti dalla presente legge
articolati  per  singoli  comparti e coordinati con i programmi degli
altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in
ordine  alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto
alle  esigenze  di  settore  e  coerenti  con l'indirizzo generale di
priorita'  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno;  devono tenere altresi'
conto  della  necessita'  di  favorire  l'occupazione  di  manodopera
femminile  e  giovanile  nonche'  delle  esigenze  di  sviluppo delle
piccole   e  medie  imprese  industriali,  condotte  anche  in  forma
cooperativa,  in  rapporto  alla quota di finanziamenti da riservarsi
alle stesse.
  Il  CIPI,  su  proposta  del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale:
    a)  accerta  la  sussistenza  delle  cause  di  intervento di cui
all'articolo  2  della  legge  5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni;
    b)   accerta  lo  stato  di  crisi  occupazionale  determinandone
l'ambito territoriale ed i termini di durata;
    c)  accerta  la  sussistenza,  ai  fini  della corresponsione del
trattamento  previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n.
1115,   e  successive  modificazioni,  di  specifici  casi  di  crisi
aziendale  che  presentino particolare rilevanza sociale in relazione
alla  situazione  occupazionale  locale ed alla situazione produttiva
del settore;
    d)  accerta,  anche  in  relazione  alle direttive previste dalla
lettera b) del secondo comma del presente articolo:
      1)  su  proposta  della commissione centrale costituita a norma
del  successivo  articolo 26, le esigenze di mobilita' interregionale
di  manodopera  e  i  relativi  fabbisogni di intervento a carico del
fondo istituito a norma del successivo articolo 28;
      2)  su  proposta della commissione regionale costituita a norma
del  successivo articolo 22, le esigenze di mobilita' regionale della
manodopera  ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo
istituito a norma del successivo articolo 28.
  Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotta:
    1)  sulla base degli accertamenti previsti alle lettere a), b), e
c)   del   precedente   comma,  con  propri  decreti,  i  conseguenti
provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i
limiti temporali di efficacia;
    2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d)
del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.
  Il  CIPI,  su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato,  determina  le  direttive  per  l'attivita' della Gepi
S.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i
nuovi  interventi  previsti  dal successivo articolo 15 nei territori
ivi  indicati  e  stabilisce  la  quota da riservarsi agli interventi
nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti
regionali di promozione industriale.
  In  sede  di  prima attuazione della presente legge il Ministro per
l'industria,  il  commercio  e l'artigianato presenta la relazione di
cui  alla  lettera  a) del secondo comma del presente articolo, entro
due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
  Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI
acquisisce   i   pareri   della  commissione  interregionale  di  cui
all'articolo  13  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  e  delle
organizzazioni   dei  lavoratori  e  degli  imprenditori  di  cui  al
precedente  articolo 1, settimo comma, lettera b), che dovranno farli
pervenire  entro  il  termine  di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le
deliberazioni   di  cui  al  presente  articolo  sono  immediatamente
trasmesse al Parlamento.