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LEGGE 14 ottobre 1974, n. 652

Integrazioni e modifiche al fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata.

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Testo in vigore dal:  2-1-1975

Art. 3


II 40 per cento del fondo è destinato alla ricerca applicata nel Mezzogiorno.
Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma dell'articolo 2 della presente legge non copra il predetto 40 per cento, il CIPE, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 o al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari, operanti nel Mezzogiorno.